ASSEGNAZIONE POSTI AUTO NOMINATIVI NEL CORTILE CONDOMINIALE: SOLO CON IL CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI
Con la sentenza n. 9069 del 21.03.2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell'uso delle parti comuni da parte dei singoli condomini, ai sensi dell'art. 1102 c.c. ed in particolare sulla possibilità di prevedere, per regolamento o delibera assembleare la assegnazione nominativa a favore dei singoli condomini in via esclusiva e per un tempo indefinito di posti auto fissi nel cortile condominiale.
La Corte di legittimità, ricordando la funzione organizzativa che l'assemblea ed il regolamento condominiali assumono in relazione alle parti comuni, esclude che una delibera assembleare possa attribuire un diritto come quello sopra illustrato, occorrendo invece a tali fini un'espressione di volontà contrattuale rappresentato dal consenso di tutti i condomini. Un suddetto uso della cosa comune, oltre a compromettere il pari utilizzo del bene medesimo da parte di tutti i condomini, comporta altresì che il condomino assegnatario del posto auto, comportandosi uti dominus, possa acquistare la proprietà dell'area assegnatagli a titolo di usucapione. dalla nostra redazione. dalla nostra redazione