Bonus carta per le imprese editrici: pronto il codice tributo per fruirne

16.05.2022

Istituito nel 2020 dal Dl "Rilancio" per le spese 2019, esteso a quelle 2020 dal decreto "Sostegni-bis" e regolamentato da una circolare del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, il credito d'imposta destinato alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, trova il suo codice tributo, il "6974", da indicare nel modello F24, che ne consente l'utilizzazione in compensazione.
La norma istitutiva della misura di favore (articolo 188, Dl n. 34/2020) aveva inizialmente attribuito alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Roc (Registro degli operatori di comunicazione) un credito d'imposta in misura pari all'8% di quanto speso nel 2019 per la carta impiegata nella stampa delle loro pubblicazioni, entro il limite di 24 milioni di euro stanziati per l'anno 2020. Con il successivo "decreto Agosto" (articolo 96, comma 2, Dl n. 104/2020), le risorse a disposizione erano state incrementate a 30 milioni di euro, con entità del bonus innalzata al 10%. Il decreto "Sostegni-bis", poi, ha ribadito la misura agevolativa anche per l'anno successivo, confermando sia l'intensità del contributo (10% delle spese sostenute per la carta) sia l'ammontare dello stanziamento di fondi, ossia altri 30 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 67, commi da 9-bis a 9-quater, Dl n. 73/2021).
Per l'attuazione dell'agevolazione, in seguito, è intervenuto il dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare del 14 dicembre 2021, con la quale ha previsto, tra l'altro, che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari da parte dello stesso Dipartimento.
Nella stessa circolare, infatti, è specificato che l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Dipartimento. DA FISCO OGGI.