Le imprese energivore dovranno inserire, nel modello F24, il codice tributo "6960" per utilizzare, esclusivamente in compensazione, il credito d'imposta, previsto dal decreto "Sostegni-ter" (articolo 15, Dl n. 4/2022) a favore delle aziende a forte consumo di energia elettrica.
Il contributo straordinario, introdotto per risarcire gli operatori dell'eccezionale innalzamento dei prezzi dell'energia, è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 in base alle indicazioni del decreto Mise del 21 dicembre 2017, al quale si deve il riordino del sistema delle agevolazioni a favore delle imprese che sostengono ingenti spese per i consumi elettrici, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie (vedi articolo "Sostegni-ter" - 4: gli aiuti erogati sotto forma di credito d'imposta").
L'importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir). È, inoltre, cumulabile con altre agevolazioni concesse per gli stessi costi, sempre che, considerata anche la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, non venga superato la spesa sostenuta.
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2021, per consentire l'utilizzo in compensazione con F24 del suddetto credito d'imposta, ha istituito il codice tributo:
- "6960" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) - art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. DA FISCO OGGI.