Bonus per il rientro dei “cervelli”, proroga entro il 27 settembre

26.11.2022

I ricercatori e i docenti iscritti all'Aire o cittadini Ue, tornati in Italia prima del 2020, che al 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del bonus fiscale, introdotto per incentivare il rientro dei "cervelli" nel nostro Paese, e che entro il 31 dicembre 2021 hanno concluso il primo periodo di fruizione dell'agevolazione, hanno tempo fino a domani, martedì 27 settembre, per versare l'una tantum necessaria a prorogare il regime agevolato.
Il trattamento Irpef di favore, nato con l'articolo 44 del Dl n. 78/2010, è stato oggetto di modifiche rispetto alla versione originaria. In particolare, la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 763, legge n. 234/2021) ha previsto che anche i docenti e i ricercatori già beneficiari del regime possano, a determinate condizioni e su richiesta, usufruire dello sconto fiscale per ulteriori annualità rispetto alle quattro iniziali dal trasferimento della residenza in Italia (diventati cinque dal 2020), misura introdotta dal decreto "Crescita".
La finestra temporale agevolabile può ampliare i suoi limiti fino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi incluso l'anno del trasferimento. Le condizioni, oltre ai requisiti sopra citati, sono: l'acquisto di una abitazione in Italia dopo il rientro nello Stato o nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, e/o avere da uno a tre figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo, requisiti che il richiedente deve avere al momento di esercizio dell'opzione.
Lo sconto d'imposta, ricordiamo, taglia del 90% l'imponibile del reddito prodotto in Italia.
Il provvedimento dell'Agenzia del 31 marzo 2022 ha fissato le regole per richiedere il prolungamento del beneficio (vedi articolo "Ricercatori rientrati prima del 2020, le regole per il regime di favore"), mentre delucidazioni "pratiche" sull'applicazioni dell'incentivo sono arrivate con la circolare n. 17/2022 (vedi articolo "Bonus per il "rientro dei cervelli", i chiarimenti in una circolare").
In particolare, il provvedimento stabilisce che i lavoratori dipendenti debbano richiedere l'estensione del beneficio al datore di lavoro, che dovrà operare la relativa ritenuta d'imposta. I lavoratori autonomi, invece, comunicano la proroga nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno del versamento. La richiesta al datore di lavoro e il pagamento dell'una tantum (in quest'ultimo caso anche da parte dei lavoratori autonomi), di norma, devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di applicazione del regime speciale. Fanno eccezione le situazioni in cui il primo quadriennio si è concluso entro il 31 dicembre 2021, in tal caso il termine da rispettare per continuare a usufruire del bonus è il 27 settembre 2022.
Entro tale data, quindi, docenti e ricercatori, dipendenti o autonomi, per perfezionare l'opzione devono anche passare in cassa per versare:

  • il 10% dei redditi agevolabili di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il contribuente al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un immobile residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione. L'abitazione può essere acquistata anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà
  • il 5% degli stessi redditi indicati al punto precedente, se i figli minorenni sono almeno tre, anche in affido preadottivo, e il contribuente diventa o è diventato proprietario di un'abitazione, anche in questo caso, secondo i termini fissati nel punto precedente. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In pratica, per usufruire dell'una tantum dimezzata occorre avere tre figli e anche una casa in Italia.

Il versamento va effettuato in un'unica soluzione, tramite il modello F24 Elide indicando i codici tributo "1880" e "1881" da utilizzare, rispettivamente, per la percentuale 10 o del 5 per cento.
Con l'occasione ricordiamo, inoltre, che i docenti e i ricercatori che hanno beneficiato del regime fino al 2019 o 2020 potranno prorogare l'agevolazione solo a decorrere dall'anno di imposta 2022, tenendo conto anche degli ulteriori periodi d'imposta in cui è stata trasferita la residenza in Italia. DA FISCO OGGI.