
Canone tv in bolletta, sguardo al calendario per evitare l’addebito
I titolari di un contratto di energia elettrica residenziale che non hanno un televisore hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio televisivo ed evitare l'addebito automatico del canone sulla bolletta della luce nella seconda parte del 2025, ossia da luglio a dicembre. Dal 1° luglio, invece, sarà possibile inviare la dichiarazione per l'esonero nel 2026.
La dichiarazione sostituiva: come funziona
Gli interessati devono compilare il "quadro A" del modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni, con il quale il contribuente dichiara che in nessuna delle abitazioni dove è attiva un'utenza elettrica a suo nome è presente un televisore proprio o appartenente a un componente della sua famiglia anagrafica. In quest'ultima rientrano le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.
La compilazione può essere effettuata anche dagli eredi, al fine di dichiarare che nell'abitazione presso la quale è ancora attiva l'utenza elettrica temporaneamente intestata a una persona deceduta, non è presente alcun apparecchio tv.
È importante sapere che la dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione del televisore. Perché valga per l'intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
La dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno dell'anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.
La corretta presentazione della dichiarazione interrompe l'addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti attestati. Il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso dell'importo eventualmente versato in eccesso con l'apposito modello.
Come inviare la comunicazione
La dichiarazione va presentata direttamente dal titolare dell'utenza elettrica residenziale o dall'erede, tramite:
- l'apposita applicazione web
- intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera)
- posta elettronica certificata (Pec), purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta con firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 legge n. 82/2005 (Cad). Dovrà essere inviata all'indirizzo mail cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino, allegando un documento di riconoscimento valido.
Se cambia qualcosa
Può capitare che le condizioni dichiarate in precedenza cambino. Ad esempio, viene acquistato un nuovo televisore durante l'anno, oppure viene meno la situazione di appartenenza alla stessa famiglia anagrafica precedentemente dichiarata. Le modifiche vanno tempestivamente comunicate all'Agenzia, compilando il "quadro C" della dichiarazione. Il canone dovuto sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva.
Se il canone è già addebitato a un altro familiare
Ricordiamo infine che se il canone è già stato addebitato a un altro componente della famiglia anagrafica, diverso dal titolare dell'utenza elettrica, quest'ultimo deve presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicare all'Agenzia il codice fiscale di chi già paga l'abbonamento e la data dalla quale è entrato a far parte del gruppo familiare del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale. In questo caso va compilato il "quadro B" del modello che può essere presentato in qualunque momento dell'anno e non ripresentato se non cambiano i presupposti.
Da Fisco Oggi