
Cessione calciatori: la plusvalenza non scansa il pagamento dell’Irap
Le plusvalenze derivanti dalle vendite dei calciatori sono imponibili non soltanto ai fini Ires, ma anche per l'Irap, in quanto la cessione del cartellino è assimilabile alla vendita di un'immobilizzazione strumentale della società calcistica. È quanto, in estrema sintesi, ribadisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 8724 del 2 aprile 2025, pronunciata in una vertenza tra Agenzia delle entrate e un importante club di serie A.
La vicenda
Una squadra di calcio di serie A impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate con cui veniva recuperata una maggiore Irap sulle plusvalenze, di circa quaranta milioni di euro, realizzate con le cessioni di calciatori avvenute negli anni 2005 e 2006. Secondo la tesi prospettata dal club, i trasferimenti di giocatori non sarebbero assimilabili alla compravendita di beni. L'oggetto dello scambio sarebbe costituito, bensì, dalla cessione di un "contratto di lavoro". Conseguentemente non si verificherebbe alcuno smobilizzo idoneo a produrre plusvalenze ordinariamente tassabili. Le somme percepite dalle società di calcio sarebbero, al più, ascrivibili a proventi "straordinari" e per questo sottratti a tassazione Irap.
Tale interpretazione veniva accolta dai giudici tributari di primo grado che annullavano la pretesa del Fisco. In secondo grado la decisione veniva ribaltata in favore dell'Amministrazione finanziaria. La società calcistica proponeva pertanto ricorso in Cassazione, motivando la natura straordinaria delle cessioni in accordo anche con le regole sancite dalla Federazione italiana giuoco calcio.
La pronuncia
Con articolata argomentazione, la Corte di cassazione ha respinto le motivazioni sul punto della parte privata. I giudici del Palazzaccio hanno dapprima ripercorso l'evoluzione storica dell'istituto della cessione di calciatori, caratterizzata dal susseguirsi di normative speciali e dalla celebre "sentenza Bosman" che ha rivoluzionato le regole di trasferimento dei calciatori.
I tratti attuali del procedimento di trasferimento dei calciatori professionisti favoriscono la posizione interpretativa dell'Agenzia delle entrate: l'operazione economica di cessione rientra senza dubbio "nello schema della cessione del contratto, in quanto la società di provenienza cede alla nuova società, con il consenso del giocatore, la propria posizione contrattuale". Si tratta, evidentemente, dello schema tipico disciplinato dall'articolo 1406 del codice civile.
L'oggetto del contratto tra la società sportiva e l'atleta, tuttavia, è il diritto alla "prestazione sportiva esclusiva" per la durata del contratto stesso. Per dirla meglio, l'oggetto della cessione è rappresentato dal "diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta", che è senz'altro un bene da inquadrarsi tra i "beni immateriali strumentali ammortizzabili ai sensi dell'art. 68, c. 2 Tuir". Tali beni sono, pertanto, suscettibili di produrre plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini Ires ed anche ai fini Irap.
Conclusioni
La sentenza, valorizzando di fatto la posizione già da tempo espressa dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 213/2001, confuta i pareri espressi alle proprie associate dalla Figc e gli interventi dottrinari sul punto fautori:
- di una presunta violazione dell'articolo 53 della Costituzione, perché le plusvalenze non costituirebbero incrementi produttivi della capacità contributiva
- della violazione del diritto comunitario in tema di libertà di stabilimento
- e, ancora, che la vendita di un calciatore sia sovrapponibile allo stesso trattamento di cessione di un ramo di azienda.
Allo stato, il diritto all'utilizzo esclusivo delle prestazioni di un atleta è un bene dotato di autonoma utilità economica oltre che giuridica e appare suscettibile di "negoziazione diretta" tra società, al pari di un qualsiasi altro bene strumentale. La plusvalenza va inquadrata per "natura" nella voce A5 del conto economico ("Altri ricavi e proventi"). Al contrario, non regge la difesa del club coinvolto secondo cui il corrispettivo della cessione dovrebbe essere considerato come "provento straordinario", iscrivibile nella sezione del conto economico E20 e, quindi, escluso dalla base imponibile dell'Irap.
Si ricorda che a partire dal 2016 la sezione straordinaria (voci E.20 ed E.21 rispettivamente Proventi ed Oneri straordinari) è stata espunta dal conto economico civilistico. In nota integrativa devono comunque trovare adeguata informativa le poste che prima vi rientravano. L'eliminazione della sezione "E" del Conto economico impone una riclassificazione per natura nelle altre sezioni.
L'ipotesi delle plusvalenze da cessione di calciatori è ben diversa, ad esempio, dalle componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda risultanti dal conto economico e che non rilevano ai fini Irap. Invece, le plusvalenze e le minusvalenze da cessioni di beni patrimonio (non strumentali) concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile, con variazione in aumento o in diminuzione in dichiarazione.
Da Fisco Oggi