Per beneficiare della regolarizzazione introdotta dal decreto legge n. 146/2021, commi da 7 a 12 dell'articolo 5, bisognerà riversare l'importo in questione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2022; è prevista anche la possibilità di dilazionare il pagamento in tre quote annuali di apri importo, con l'aggiunta, però, sulle rate successive alla prima, degli interessi al tasso legale. L'accesso alla procedura andrà richiesto all'Agenzia delle entrate, tramite apposita istanza, entro il 30 settembre del prossimo anno.
Cosa si può regolarizzare
La disposizione si rivolge ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore del "collegato fiscale", hanno - in buona fede - indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013), maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2015 al 2019.
Sono ravvedibili esclusivamente le ipotesi di errori "scusabili", cioè derivanti dalla complessità del quadro normativo e di prassi, tant'è che dalla definizione agevolata vengono espressamente esclusi i casi in cui il bonus è il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture per operazioni inesistenti, e quelli nei quali manca la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese agevolabili.
Chi può accedere
Possono beneficiare del ravvedimento gratuito coloro che, nei periodi su indicati, hanno realmente svolto attività (e sostenuto le relative spese) in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta secondo i requisiti prescritti dalla norma, e coloro che hanno commesso errori nella quantificazione o individuazione delle spese agevolabili oppure nella determinazione della media storica di riferimento da raffrontare con l'importo degli investimenti realizzati.
La procedura è attivabile anche da chi, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ha applicato la norma in maniera non conforme all'interpretazione autentica fornita dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 72, legge n. 145/2018), secondo cui, riguardo i soggetti commissionari residenti in Italia che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o Stati compresi nell'elenco di cui al decreto Mef 4 settembre 1996, ai fini del calcolo del bonus spettante rilevano soltanto le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio nazionale, non anche all'estero.
L'iter da seguire
La regolarizzazione consiste nel riversamento spontaneo, entro il 16 dicembre 2022, del credito indebitamente utilizzato, con il beneficio della non applicazione di sanzioni amministrative e di interessi. La restituzione, in ogni caso da effettuare senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione cioè senza sfruttare altri eventuali crediti vantati (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), potrà avvenire anche in tre rate annuali di pari importo; la seconda e la terza, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024, andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Per accedere alla sanatoria, gli interessati dovranno formulare apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, tramite il modello e secondo le modalità che saranno definiti da un provvedimento della stessa Agenzia entro il 31 maggio dell'anno prossimo. Nella richiesta andranno specificati il periodo o i periodi d'imposta in cui è maturato il credito che si intende riversare, gli importi da restituire e una serie di dati ed elementi relativi alle attività e alle spese ammissibili.
Il perfezionamento della procedura è subordinato all'integrale versamento dell'importo dovuto; pertanto, in caso di pagamento a rate, se si salta una delle scadenze, i residui importi verranno iscritti a ruolo, con l'applicazione di una sanzione del 30% e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20, Dpr n. 602/1973).
Chi porta a termine la regolarizzazione non è punibile per il reato tributario di indebita compensazione, che condanna chi non versa le somme dovute impiegando crediti d'imposta non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50mila euro (articolo 10-quater, Dlgs n. 74/2000).
In caso di irregolarità già accertata
Non si può ricorrere alla procedura di riversamento spontaneo per i crediti il cui indebito utilizzo è già stato accertato con un atto di recupero o un altro provvedimento impositivo divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del "collegato fiscale" (22 ottobre 2021).
Invece, in caso di atto istruttorio ovvero di atto di recupero o di provvedimento non ancora definitivo (cioè oggetto di contenzioso o ancora impugnabile), si può accedere alla regolarizzazione, quindi non pagare sanzioni e interessi, ma, in tal caso, occorre riversare in un'unica soluzione l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, perdendo quindi l'opportunità di beneficiare della dilazione del pagamento in tre rate.
Si determina decadenza dalla procedura nell'ipotesi in cui, dopo la comunicazione di adesione da parte del contribuente, gli uffici fiscali accertano condotte fraudolente; in tale circostanza, le somme eventualmente già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti. DA FISCO OGGI.