
Corte Ue: sulle garanzie no al Bollo, con eccezioni
La Corte Ue, con la sentenza del 5 giugno 2025, causa C-685/2023, ha stabilito che le norme europee sulle imposte indirette relative alla raccolta di capitali non ostano a una normativa nazionale che prevede l'imposizione di un'imposta di bollo su garanzie che, anche se fanno parte integrante di un prestito obbligazionario, costituiscono privilegi, che consentono al titolare di un credito di ottenere il pagamento preferenziale o prioritario di quest'ultimo nel caso di debitore inadempiente.
Una spa portoghese aveva il proprio capitale sociale interamente detenuto da una srl lussemburghese. Quest'ultima acquistava, presso una società portoghese, l'intero capitale sociale di altre due spa portoghesi. Successivamente la srl cedeva alla prima spa portoghese la propria posizione contrattuale nel contratto di acquisto delle azioni delle due ultime compagini.
La spa portoghese concludeva, poi, un accordo di finanziamento, in forza del quale, essa emetteva un prestito con emissione di obbligazioni nominative, interamente sottoscritto da un istituto bancario, allo scopo di finanziare il pagamento del prezzo di acquisto delle azioni delle spa successivamente acquisite, nonché per rifinanziare il debito esistente di tali società. Secondo l'accordo di finanziamento, la spa poteva trasferire la posizione contrattuale di sottoscrittore assunta dalla banca dietro pagamento di penali o commissioni.
Al fine di garantire la corretta esecuzione dell'accordo di finanziamento, le quattro società coinvolte fornivano varie garanzie di natura reale e personale, in forza di un contratto concluso tra queste società, in qualità di garanti, e la banca. Nell'ambito del contratto di concessione di garanzie, la srl lussemburghese forniva una serie di garanzie sotto forma, in primo luogo, di pegni sulle azioni della spa portoghese e sui crediti della società a titolo di prestiti degli azionisti concessi alla spa portoghese e, in secondo luogo, di promesse di pegno sulle azioni emittende della società da ultimo menzionata, nonché sui futuri crediti della srl a titolo di prestiti azionari concessi alla spa.
In applicazione di tale contratto, poi, quest'ultima forniva una serie di garanzie, in tre forme: pegni sulle azioni delle due spa portoghesi acquistate, sui crediti della società a titolo, in particolare, di prestiti degli azionisti concessi a tali società e sul saldo dei propri conti bancari, promesse di pegno sulle azioni emittende delle due spa acquistate, su futuri crediti detenuti dalla società sulle altre due compagini e sul saldo dei futuri conti bancari della società e, infine, di cessione di crediti.
In forza di detto contratto, anche le spa portoghesi acquisite fornivano una serie di garanzie e promesse di garanzie sotto forma, in primo luogo, di pegni sul saldo dei loro conti bancari esistenti e sui crediti da esse detenuti, in secondo luogo, di promesse di pegno sul saldo dei loro conti bancari futuri e, in terzo luogo, di cessione di crediti.
Quindi, il notaio che aveva redatto e autenticato l'accordo di finanziamento e il contratto di concessione di garanzie fissava l'imposta di bollo, conformemente alla tariffa generale nazionale, con aliquota dello 0,6% applicata sull'importo del finanziamento.
La spa portoghese ha proposto, allora, un ricorso amministrativo contro l'imposizione del Bollo sulle garanzie concesse.
Poiché tale ricorso è stato respinto, la società ha presentato una domanda di arbitrato dinanzi al Tribunale arbitrale tributario nazionale, eccependo, in sintesi, che l'atto impositivo a titolo dell'imposta di bollo violasse l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7, in quanto le garanzie oggetto di tale imposizione erano essenziali per la conclusione del prestito obbligazionario, cosicché l'imposizione di cui trattasi equivaleva a colpire l'operazione di raccolta di capitali nel suo complesso.
Le questioni pregiudiziali
Manifestando dubbi sulla compatibilità della normativa portoghese con il diritto europeo, il Tribunale arbitrale tributario, sospeso il procedimento, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) direttiva 2008/7/Ce del Consiglio, del 12 febbraio 2008, debba essere interpretato nel senso che esso osta all'assoggettamento all'imposta di bollo di garanzie costituite da pegni su azioni, da saldi di conti bancari, da crediti di azionisti e da cessioni di crediti in garanzia, concesse nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni
- se la risposta alla prima questione sia diversa a seconda che la concessione di garanzie sia obbligatoria per legge o facoltativa e concordata volontariamente
- se la risposta alla prima questione sia diversa nel caso in cui le garanzie siano state concesse nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni soggetta a sottoscrizione privata da parte di una banca, la cui posizione di sottoscrittore può essere trasferita per volontà dell'ente emittente, anche quando tale trasferimento è soggetto a determinate condizioni e a penali/commissioni
- se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva menzionata debba essere interpretato nel senso che comprende le garanzie costituite da pegni su azioni, da saldi di conti bancari, da crediti di azionisti e da cessioni di crediti in garanzia, concesse in relazione a un'operazione di emissione di obbligazioni inclusa nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva.
La risposta della Corte
La Corte di giustizia premette che la direttiva 7/2008 ha lo scopo di escludere qualsiasi imposta indiretta sulla raccolta di capitali, oltre ai conferimenti a società di capitali, che possono essere gravati da un'imposta alle condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva. In particolare, nessuna imposta di bollo dovrebbe essere applicata sui titoli, sia che essi rappresentino capitali propri delle società, sia che rappresentino capitali di prestito, e qualunque sia la loro provenienza.
In tale contesto, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) di detta direttiva vieta l'imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, dei prestiti contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente, e di tutte le formalità a essi relative, nonché della creazione, dell'emissione, dell'ammissione in Borsa, della messa in circolazione o della negoziazione di tali obbligazioni o altri titoli negoziabili.
In proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di "formalità" relative a un prestito sotto forma di emissione di obbligazioni, che devono essere esentate da qualsiasi imposizione indiretta, occorre rilevare che tale nozione riguarda le eventuali azioni che una società di capitali è tenuta, in forza della normativa nazionale, a intraprendere al fine di procedere alla costituzione di un siffatto prestito nonché alla creazione, all'emissione, all'ammissione in Borsa, alla messa in circolazione o alla negoziazione dei titoli negoziabili di cui trattasi.
Per quanto riguarda, poi, le garanzie come quelle del procedimento sottoposto alla Corte di giustizia, occorre osservare, da un lato, che il diritto portoghese non subordina la conclusione di un prestito obbligazionario alla fornitura di tali garanzie e, dall'altro, che esse si ricollegano alla sostanza dell'operazione di raccolta di capitali.
Ne consegue che, anche quando il creditore esige la concessione di garanzie, quale condizione per sottoscrivere il prestito obbligazionario, come nel caso in esame, tale concessione non rientra tra le "formalità" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva in parola.
Per quanto riguarda, inoltre, il divieto di assoggettare a imposta le operazioni di raccolta di capitali in quanto tali, occorre rilevare che l'articolo 5 della direttiva 7/2008 deve essere oggetto di un'interpretazione estensiva, al fine di evitare che tale divieto sia privato di effetto utile.
Pertanto, il divieto di assoggettare a imposta dette operazioni si applica ugualmente a operazioni la cui tassazione non è vietata espressamente, ove questa tassazione significhi assoggettare a imposta un'operazione che è parte di un'operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali.
Dalla giurisprudenza della Corte – osservano i togati comunitari – risulta, altresì, che, poiché un'emissione di titoli negoziabili acquisisce senso solo dal momento in cui tali titoli trovano acquirenti, un'imposta sul primo acquisto di un titolo di nuova emissione grava in realtà sull'emissione stessa di tale titolo, in quanto costituisce parte integrante di un'operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali. Analogamente, dato che le garanzie sono fornite ai fini della corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti da un prestito obbligazionario, esse presentano, per tale motivo, uno stretto collegamento con l'emissione di detto prestito, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 7/2008, cosicché esse devono essere considerate parte integrante di un'operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali, e ciò indipendentemente dalla questione se esse siano fornite in esecuzione di un'obbligazione legale o volontaria.
Ciò posto, la possibilità di cui può godere il mutuatario di sostituire, in una fase successiva, un altro mutuante alla posizione del mutuante iniziale non influisce sul nesso tra tali garanzie e il prestito obbligazionario ed è, pertanto, irrilevante.
Ne consegue che, in linea di principio, la concessione di dette garanzie dovrebbe essere assoggettata al divieto di imposizione indiretta di una raccolta di capitali ai sensi dell'articolo 5 della direttiva in argomento.
Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 7/2008 dispone che, nonostante i divieti d'imposizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri possono riscuotere imposte sulla "costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche". Ebbene, poiché il legislatore si è avvalso di termini distinti per designare strumenti che creano diritti preferenziali costituiti sul patrimonio di una persona, non si deve ritenere a priori che tali termini riguardino unicamente un tipo di tali diritti, vale a dire quelli di natura immobiliare.
Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 7/2008 determina i diritti e le imposte che gli Stati membri possono riscuotere in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 di quest'ultima. Pertanto, per stabilire, per quanto concerne in particolare la conclusione di un prestito obbligazionario, il senso e la portata della nozione di "privilegi" prevista all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, occorre tener conto, in quanto elementi di contesto, delle caratteristiche del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di quest'ultima.
In particolare, quest'ultima disposizione non vieta agli Stati membri di assoggettare a un'imposta indiretta qualsiasi prestito contratto da una società di capitali, ma unicamente quelli "contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili", vale a dire sotto forma di titoli rappresentativi di capitali di prestito.
Quindi, osserva la Corte di giustizia, al pari delle operazioni di raccolta di capitali che danno luogo all'emissione di titoli rappresentativi del capitale proprio di una società, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7, le operazioni di raccolta di capitali sotto forma di prestiti obbligazionari, esenti da qualsiasi imposizione indiretta conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, sono tali da indurre il mutuante a privilegiare, per valutare l'affidabilità della promessa di un certo rendimento sul suo investimento, il rendimento futuro dell'ente emittente piuttosto che il patrimonio di tale ente in quanto garanzia di rimborso.
Tale analisi è confermata dall'articolo 3, lettere i) e j), della direttiva 2008/7, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva: da tali disposizioni risulta che i conferimenti di capitale sotto forma di prestito sono esenti da qualsiasi forma di imposizione indiretta solo se il creditore ha diritto a una quota degli utili della società o se tali prestiti hanno la stessa funzione di un aumento del capitale sociale.
Pertanto, se è vero che, adottando la direttiva 7/2008, il legislatore dell'Unione non ha affatto pregiudicato la possibilità delle parti contraenti di costituire diritti preferenziali su beni mobili o immobili per garantire il rimborso di un prestito rientrante nelle disposizioni di quest'ultima, resta il fatto che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva ha preservato la competenza fiscale degli Stati membri per quanto riguarda gli strumenti contrattuali costituiti dai privilegi e dalle ipoteche istituiti nell'ambito di un'operazione di raccolta di capitali di prestito.
Infatti, l'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/7, il quale si applica in deroga ai divieti di imposizione previsti all'articolo 5 di quest'ultima, è in stretta correlazione con l'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva e dimostra che il legislatore dell'Unione non ha inteso escludere dalla competenza fiscale degli Stati membri una categoria di diritti, di natura immobiliare o mobiliare, diretti a garantire il rimborso di un prestito obbligazionario. In tali circostanze, l'espressione "di privilegi e ipoteche", di cui a tale articolo 6, paragrafo 1, lettera d), comprende tutti gli strumenti contrattuali che costituiscono parte integrante di un'operazione di raccolta di capitali di prestito che consentono al titolare di un credito di ottenere il pagamento in via preferenziale o prioritaria di quest'ultimo nel caso in cui il debitore non adempia le proprie obbligazioni.
Conclusioni
L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) direttiva 2008/7/Ce, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l'imposizione di un'imposta di bollo sulle garanzie concesse sotto forma di pegni di azioni, di saldi su conti bancari o di crediti derivanti da prestiti di azionisti nonché sotto forma di cessioni di crediti, ai fini della corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti da un prestito obbligazionario emesso da una società di capitali, purché tali garanzie, anche se fanno parte integrante di un siffatto prestito obbligazionario, costituiscano privilegi, ai sensi di tale articolo 6, paragrafo 1, lettera d), in quanto consentono al titolare di un credito di ottenere il pagamento preferenziale o prioritario di quest'ultimo nel caso in cui il debitore non adempia i suoi obblighi.
Da Fisco Oggi