DANNI DA COSE IN CUSTODIA: LA CONDOTTA DEL DANNEGGIATO DEVE ESSERE IMPREVEDIBILE

26.02.2022

DALLA NOSTRA REDAZIONE. Con la sentenza n. 4035 del 16.02.2021 la Corte di Cassazione chiarisce la portata della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ed in particolare quando detta responsabilità debba escludersi per il fatto del danneggiato.

La Corte infatti sottolinea come, per escludersi la responsabilità ex art. 2051 c.c., laddove il danno consegua all'interazione tra le caratteristiche della cosa in custodia e la condotta del danneggiato, sia necessario un duplice accertamento: da un lato che la condotta tenuta dal soggetto sia stata negligente, e, in secondo luogo, che detta condotta non fosse prevedibile e cioè quando, recita la Corte, "sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata".