
Diritto di abitazione per legge, il rispetto non richiede trascrizione
Con Decreto del 24 giugno 2025 emesso all'esito del procedimento contraddistinto al N.R.G: 947/2025, Il Tribunale di Pescara ha riconosciuto la legittimità della riserva apposta dal Conservatore alla richiesta di trascrizione della domanda giudiziale in cui viene rivendicato ex lege il diritto di abitazione previsto dall'art. 540 c.c. siccome non rientrante tra quelle elencate negli articoli 2652 e 2653 cc, attesa anche la natura di tale diritto, il quale essendo riconosciuto dalla legge, non necessita della relativa trascrizione ai fini dell'opponibilità a terzi.
Evoluzione processuale
La vicenda trae origine dalla riserva apposta dal Conservatore di Pescara alla richiesta di trascrizione di un'opposizione di terzo (ex articolo 619 cpc) all'esecuzione immobiliare N.R.G.E 99/2023, promossa da parte reclamante, con la quale si deduceva che parte creditrice non avesse diritto a procedere esecutivamente in suo danno senza il rispetto del diritto di abitazione di cui all'articolo 540 del codice civile.
Presentata la formalità, in data 14.04.2025, il Conservatore, nutrendo gravi e fondati dubbi sulla relativa trascrivibilità, stante la sussistenza del principio di tassatività delle domande giudiziali ex articoli 2652 e 2653 cc, e per il fatto che l'eventuale pubblicità di un diritto acquisito ex lege sarebbe irrilevante ai fini dell'opponibilità a terzi, apponeva la riserva.
Avverso quest'ultima parte richiedente proponeva reclamo innanzi al Tribunale di Pescara deducendo che l'articolo 2653 n.1 del codice civile prevede la possibilità di trascrivere domande giudiziali dirette all'accertamento di diritti reali (come il diritto di abitazione del coniuge superstite di cui all'articolo 540 cc), per cui la mancata trascrizione, da intendersi con un'efficacia dichiarativa, avrebbe compromesso la tutela giurisdizionale richiesta.
Si costituiva in giudizio anche la società creditrice della procedura esecutiva, aderendo alla tesi sostenuta dal Conservatore, precisando, altresì, che sottoposto al pignoramento fosse il diritto di usufrutto e non anche il diritto di abitazione, il quale parte debitrice avrebbe dovuto indicarlo nella dichiarazione di successione, non prodotta in giudizio.
La pronuncia del tribunale di Pescara
Il Collegio nel rigettare il reclamo si è soffermato preliminarmente sull'eccezione di tardività mossa da parte istante nei confronti della società creditrice (avendo quest'ultima depositato nel fascicolo telematico la relativa documentazione oltre il termine di cui al decreto di fissazione d'udienza), precisando che tali termini non assumono caratteri decadenziali ma sollecitatori al fine di permettere e garantire l'esercizio del diritto di difesa e che, ad ogni modo, risultava documentato che la comparsa di costituzione fosse stata depositata tempestivamente in un altro fascicolo avente il medesimo numero ma dal ruolo ordinario anziché di volontaria giurisdizione, circostanza da ricondurre nell'alveo dell' errore materiale non meritevole di essere sanzionato.
Quanto al merito, rigettando le avverse deduzioni, ha precisato che la domanda giudiziale accertativa del diritto di abitazione ex articolo 540 cc non rientra tra quelle elencate dagli articoli 2652 e 2653 cc e che in relazione al numerus clausus delle domande giudizialinormativamente sancito occorre prediligere un'interpretazione particolarmente restrittiva.
Segnatamente il giudice ha sottolineato che in generale il principio della tassatività delle trascrizioni di cui all'articolo 2643 cc mira a garantire la certezza del diritto e la sicurezza della circolazione immobiliare, evitando che atti non contemplati dalla legge possano creare incertezza; più nel dettaglio, in materia di domande giudiziali ciò deve essere inteso " in modo più rigido rispetto alla trascrizione degli atti e delle sentenze" al fine di " evitare un abuso della strumento della pubblicità immobiliare nella fase introduttiva del processo; fase nella quale, evidentemente, la bontà della richieste avanzate dall'attore non è ancora stata sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria, e si profila l'esigenza di contemperare la prevenzione del rischio che il convenuto possa spogliarsi dell'immobile con l'emersione di un pregiudizio alle sue liberà economiche a fronte della trascrizione di una domanda potenzialmente infondata".
Con riferimento all'opponibilità a terzi del diritto di abitazione del coniuge superstite, ha definitivamente disposto l'irrilevanza della trascrizione di un diritto acquisito ex lege ai fini della relativa opponibilità, stante la non applicabilità dell'articolo 2644 cc nei rapporti tra il coniuge del de cuius ed eventuali terzi aventi causa degli eredi " la norma sugli effetti della trascrizione […] non riguarda il rapporto del legatario con l'erede e con gli aventi causa di questo: infatti, il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall'ereditando, mai verificandosi, di conseguenza, la situazione del duplice acquisto dallo stesso autore di diritti tra loro confliggenti".
D Fisco Oggi