Francia, per gli enti non lucrativii criteri marcano la differenza 23 Aprile 2009

20.05.2022

I criteri che consentono di stabilire il carattere lucrativo o non lucrativo dell'ente in sede di interpello o di controllo successivo sono i seguenti: gestione disinteressata; esercizio dell'attività in regime non concorrenziale; esercizio dell'attività secondo modalità diverse da quelle proprie degli enti commerciali (c.d. "regola delle 4 P"). L'analisi viene condotta su ciascuna attività commerciale eventualmente svolta dall'ente e attraverso tre fasi successive. Si procede in primo luogo alla verifica del carattere disinteressato o meno della gestione (n. 1). Se la gestione è interessata è escluso il carattere non lucrativo dell'ente. Nel caso in cui la gestione risulti disinteressata si passa alla seconda fase per verificare se l'ente opera o meno in regime di concorrenza (n. 2). Se l'ente ha una gestione disinteressata e non opera in regime di concorrenza l'attività è non lucrativa. Se l'ente ha una gestione disinteressata, ma opera in regime di concorrenza con altri operatori economici, ciò non comporta necessariamente che l'ente assuma carattere lucrativo, ma occorre a tal fine procedere ad un'ulteriore valutazione, applicando la "regola delle 4 P" (n. 3).

La gestione disinteressata
Il carattere disinteressato della gestione di un'associazione si evince dai seguenti elementi: remunerazione e altri benefici concessi ai dirigenti; divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili da verificare mediante l'esame dell'utilizzo delle risorse dell'associazione; destinazione dell'attivo patrimoniale: in caso di scioglimento deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe. L'associazione deve di regola essere gestita e amministrata a titolo volontario da soggetti che non hanno un interesse diretto o indiretto al risultato di gestione. La decisione dell'associazione di corrispondere compensi in denaro o in natura ai propri dirigenti di diritto (membri del consiglio di amministrazione o dell'organo che lo sostituisce) e di fatto (coloro che espletano un controllo effettivo sull'associazione, definendone gli orientamenti), non comporta tuttavia conseguenze sul carattere disinteressato della gestione se sono rispettate le seguenti regole.

Il criterio della tolleranza amministrativa
In base a questo criterio, introdotto dalla prassi, la remunerazione mensile lorda dei dirigenti dell'associazione non deve superare i tre quarti dello SMIC (salaire minimum d'intercroissance attualmente pari a 1.125 euro). In tal caso non è posto alcun limite al numero dei dirigenti che possono essere nominati in seno all'associazione, purché sussistano le altre garanzie previste dalla legge: la remunerazione stabilita risulti nelle previsioni statutarie, nella delibera assembleare e nella certificazione dei revisori contabili. E' necessario altresì la libera eleggibilità, regolare e periodica, dei dirigenti e il controllo effettivo sulla gestione effettuato dagli associati.

Il criterio legale
Nel caso in cui la remunerazione sia superiore ai tre quarti dello SMIC, si applica l'articolo 261-7-b del CGI. La richiamata disposizione stabilisce una limitazione al numero dei dirigenti che possono essere nominati, modulata sulla base delle risorse finanziarie dell'associazione (sono esclusi i contributi pubblici). Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della modulazione in funzione delle risorse finanziarie dell'associazione.

Nel caso in cui l'associazione decida di remunerare i propri dirigenti in base al criterio legale, è previsto in capo all'associazione l'obbligo di presentare annualmente alla Direzione dei servizi fiscali competente, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui la remunerazione è stata corrisposta, un documento attestante l'importo delle risorse finanziarie dell'associazione e i dati identificativi dei dirigenti remunerati.

L'esercizio dell'attività in regime non concorrenziale
Nel caso in cui la gestione risulti disinteressata si passa ad esaminare se l'associazione opera in regime di concorrenza con le imprese adottando modalità di gestione analoghe a quelle del settore commerciale. Affinché ci sia concorrenza è necessario che un ente commerciale eserciti nella medesima zona geografica un'attività identica a quella dell'associazione e che il pubblico possa rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altra. Se l'ente non opera in regime di concorrenza è riconosciuto il carattere non lucrativo dell'attività svolta e termina l'indagine. Nel caso in cui l'associazione non lucrativa si trovi ad operare in condizioni di concorrenza con enti o società commerciali è necessario effettuare una valutazione delle modalità di esercizio delle attività svolte secondo la c.d. regola delle 4P.

La regola delle 4 P
Per stabilire se l'associazione esercita l'attività in condizioni similari a quelle di un ente commerciale è necessario verificare i seguenti elementi:
- prodotto offerto;
- pubblico destinatario;
- prezzo praticato;
- pubblicità commerciale.
Detti criteri hanno un'importanza decrescente, ma affinché le condizioni di esercizio dell'attività dell'associazione siano considerate differenti da quelle proprie degli enti commerciali si procede ad una valutazione cumulativa e complessiva dei criteri sopra indicati, mentre l'assenza di uno solo degli indici anzidetti non è sufficiente ad escludere la non lucratività dell'ente.

Il prodotto
In primo luogo occorre verificare se i beni e i servizi offerti dall'associazione tendono a soddisfare un bisogno che non è affatto preso in considerazione dal mercato ovvero che lo è in maniera insufficiente: in tal caso l'attività è considerata di utilità sociale. L'amministrazione finanziaria ritiene soddisfatto il requisito quando l'associazione abbia stipulato un'apposita convenzione con enti pubblici al fine di poter offrire particolari beni o servizi.

Il pubblico
E' considerata di utilità sociale e quindi non lucrativa l'attività destinata ad un pubblico che normalmente non è in grado di ottenere il medesimo prodotto a causa della propria condizione economica o sociale o di disabilità fisica o di disagio mentale (disoccupati, soggetti diversamente abili, soggetti indigenti, famiglie monoparentali).

Il prezzo
È necessario verificare se le condizioni di accesso del pubblico al prodotto offerto sono differenti da quelle previste per le imprese commerciali, in particolare mediante l'applicazione di un prezzo nettamente inferiore per beni e servizi similari. L'Amministrazione finanziaria ritiene soddisfatto il requisito se le tariffe sono modulate in funzione della situazione economica dei destinatari oppure sono omologate con atto della pubblica autorità.La pubblicità
In linea di principio il ricorso alla pubblicità commerciale rappresenta un indice di lucratività. Tuttavia l'utilizzo di campagne pubblicitarie non compromette il carattere non lucrativo dell'attività se queste sono finalizzate a fare appello alla generosità del pubblico. Inoltre, occorre distinguere la pubblicità dall'informazione. Al riguardo è significativo se il contenuto del messaggio che viene diffuso e il supporto utilizzato per la sua diffusione (ad esempio Internet) siano stati scelti tenendo conto del particolare pubblico al quale si rivolge l'attività non lucrativa dell'associazione. Ad esempio, l'associazione fa informazione quando presenta i propri prodotti in un catalogo che viene diffuso dalla stessa o da altre associazioni a persone che hanno già beneficiato delle sue prestazioni. Al contrario, l'associazione fa pubblicità commerciale quando vende i propri cataloghi presso le edicole oppure diffonde messaggi pubblicitari attraverso canali mediatici a pagamento (televisione, radio, giornali, affitto di pannelli o di spazi su siti Internet).

L'assenza di relazioni privilegiate con le imprese commerciali
Un'associazione può detenere titoli partecipativi in una o più società e conservare comunque carattere non lucrativo. Tuttavia, nonostante il superamento del test di non lucratività, un'associazione il cui oggetto sociale è costituito dall'effettuazione di prestazioni a favore di imprese che ne ricavano un vantaggio di tipo concorrenziale è, in linea di principio, assoggettata alle imposte commerciali. È considerata, quindi, lucrativa l'associazione che permette all'impresa di realizzare economie di spesa o redditi maggiori o di beneficiare di condizioni migliori di funzionamento anche se l'associazione stessa non si propone di realizzare dei profitti. da fisco oggi.