
Il decreto di archiviazione penale non ha effetti nel processo tributario
- in primo luogo, l'archiviazione non costituisce giudicato penale, in quanto non interviene a seguito di contraddittorio pieno e dibattimentale, ma si limita a rilevare l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale (articolo 408 e seguenti del codice di procedura penale)
- in secondo luogo, l'articolo 654 cpp limita gli effetti vincolanti del giudicato penale al caso di sentenza irrevocabile di assoluzione o condanna emessa all'esito del dibattimento e solo in presenza delle stesse parti e medesimi fatti.
Con l'ordinanza n. 16042 del 16 giugno 2025, la Corte di cassazione è tornata ad affrontare il controverso tema del rapporto tra il processo penale e quello tributario, con particolare riguardo agli effetti del decreto di archiviazione penale sul giudizio davanti al giudice tributario.
La società contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale (Ctp), che accoglieva il ricorso, decisione poi confermata dalla Commissione tributaria regionale (Ctr). In particolare, la Ctr fondava la propria decisione anche sulla disposta archiviazione del procedimento penale per i medesimi fatti.
Nel dettaglio, la Ctr aveva ritenuto che l'archiviazione implicasse l'assenza degli elementi costitutivi del reato, e che ciò rilevasse anche sotto il profilo tributario; si era, quindi, limitata a prendere atto dell'archiviazione in sede penale, dichiarando di condividere le motivazioni del giudice di primo grado.
La decisione resa nel secondo grado di giudizio è stata impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, che ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria evidenziando, tra l'altro, l'erroneità del collegamento automatico tra l'archiviazione penale e l'irrilevanza dei fatti accertati nel processo tributario.
Significativamente, la Corte di cassazione ha censurato tale argomentazione, definendola tautologica e giuridicamente infondata, poiché l'archiviazione non contiene alcuna valutazione definitiva dei fatti, né tantomeno può incidere sull'accertamento dell'obbligazione tributaria.
Richiamando un orientamento consolidato (Cassazione n. 16649/2020), la Suprema corte ha ribadito che il provvedimento di archiviazione penale non assume alcuna efficacia nel processo tributario, né costituisce giudicato ai sensi dell'articolo 654 codice di procedura penale.
A fondamento di tale principio vi è una duplice considerazione:
In sintesi, l'archiviazione non implica una valutazione approfondita della condotta sotto il profilo oggettivo o soggettivo, di conseguenza, il giudice tributario conserva piena autonomia valutativa, potendo pervenire a conclusioni diverse rispetto all'esito dell'indagine penale, anche se avente ad oggetto i medesimi fatti.
La Corte di cassazione evidenzia come, nonostante l'entrata in vigore della riforma del processo tributario il quadro non sia mutato.
Il legislatore della riforma ha inserito nel Dlgs n. 74/2000 l'articolo 21-bis, rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione", che al primo comma dispone "La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi".
È evidente che la disposizione normativa richiamata si riferisca alle sole sentenze penali di assoluzione pronunciate all'esito di dibattimento che possano assumere rilievo nel giudizio tributario, escludendo qualsiasi effetto automatico da provvedimenti diversi (come archiviazioni o proscioglimenti ante dibattimento).
Inoltre, a conferma di quanto sopra, la Corte richiama l'ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, con cui è stata rimessa alle Sezioni unite della Cassazione la questione della rilevanza nel processo tributario delle sentenze penali di assoluzione ex articolo 530, comma 2, codice di procedura penale, ancora una volta, senza alcun riferimento ai provvedimenti di archiviazione.
Tirando le fila, l'ordinanza in commento riafferma con chiarezza che il solo provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario.
Da Fisco Oggi