Il Parlamento uscente si congeda con la conversione dell’ “Aiuti bis”

21.09.2022

Il decreto "Aiuti bis" è legge. Dopo le modifiche apportate durante il passaggio parlamentare, il provvedimento risulta composto da 72 articoli (erano 44 nel testo di partenza, vedi "Ribadito nel decreto Aiuti bis il contrasto ai rincari energetici"), suddivisi in otto capi: I (articoli da 1 a 12), in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti; II (articoli 13-15), con misure per l'emergenza idrica; III (articoli 16-19), con misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali; IV (articoli 20-28), in materia di politiche sociali e salute e accoglienza; V (articoli da 29 a 37-quater), in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici; VI (articoli da 38 a 39-bis), in materia di istruzione e università; VII (articoli da 40 a 41-bis), in materia di giustizia; VIII (articoli 42-44), con le disposizioni finanziarie e finali (Atto Senato 2685-B).
Tra le poche novità in ambito fiscale, spicca l'intervento sulla disciplina dei bonus edilizi, a seguito del quale la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari del credito, nel caso di agevolazioni indebitamente fruite, risulta limitata all'ipotesi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Art. 8
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
Alla disposizione che ha esteso fino al 20 settembre le misure messe in campo per contrastare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e contenere i prezzi di benzina, gasolio e Gpl - ossia, riduzione delle aliquote di accisa a 478,40 euro per mille litri (benzina), 367,40 euro per mille litri (oli da gas o gasolio usato come carburante), 182,61 euro per mille chilogrammi (gas di petrolio liquefatti usati come carburanti), zero euro per metro cubo (gas naturale usato per autotrazione), nonché applicazione dell'Iva al 5% per il gas naturale usato per autotrazione - non è stata apportata alcuna modifica. In materia, tuttavia, è utile ricordare che, nel frattempo, è stata disposta fino al prossimo 17 ottobre la proroga delle misure in vigore per ridurre il prezzo finale alla pompa, vale a dire il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, Gpl e metano per autotrazione (vedi comunicato stampa 162 del 13 settembre 2022, emesso congiuntamente dal ministero dell'Economia e delle finanze e dal ministero della Transizione ecologica).
Art. 9-ter (nuovo)
Disposizioni urgenti in materia di sport
Destinati 50 milioni di euro per il 2022 all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi economica causata dall'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. Una parte di tali risorse, fino al 50%, è riservata ai gestori degli impianti per l'attività natatoria, ossia le piscine. È demandato a un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del "decreto Aiuti bis", il compito di definire le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione e le procedure di controllo.
Art. 21-bis (nuovo)
Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni
Elevata la soglia di impignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza (articolo 545, settimo comma, codice di procedura civile): le stesse, ora, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Prima della modifica, il tetto di impignorabilità corrispondeva alla misura massima mensile dell'assegno sociale (pari, nel 2022, a 468,10 euro), aumentato della metà.
Art. 33-ter (nuovo)
Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Importante novità per la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia contenuta nel "decreto Rilancio" (articolo 121, Dl 34/2020), in particolare del principio di responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito. Infatti, secondo i commi 5 e 6 della disposizione citata, quando viene accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate deve recuperare l'importo non spettante nei confronti di chi opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, maggiorato di interessi e sanzioni. Il recupero è effettuato nei confronti del beneficiario, ma, in presenza di concorso nella violazione, si considera responsabile in solido per il pagamento dell'importo indebitamente fruito e dei relativi interessi anche il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari del credito (vedi circolare Ade 23/2022, paragrafo 5.3). A seguito della modifica ora apportata, tale responsabilità in solido viene circoscritta alla sola ipotesi di concorso nella violazione attuato con dolo o colpa grave. La novità si applica a tutti i crediti connessi al superbonus del 110% (in riferimento al quale la cessione è stata da sempre subordinata alla presenza di visto di conformità e asseverazioni) e, per quanto riguarda gli altri bonus edilizi, a quelli successivi all'emanazione del provvedimento adottato per scoraggiare potenziali comportamenti truffaldini (Dl 157/2021 - vedi "Utilizzo delle detrazioni edilizie: il decreto anti-frodi è in Gazzetta"), cioè forniti dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti dall'articolo 119 del Dl 34/2020 e dal comma 1-ter dello stesso articolo 121. Tuttavia, la limitazione della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave è possibile anche in riferimento ai crediti sorti prima che venissero introdotti gli obblighi documentali, cioè prima del 12 novembre 2021. In tale circostanza, il cedente, a condizione che lo stesso coincida con il fornitore e non sia un soggetto "qualificato" (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia), deve acquisire, ora per allora, il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese sostenute.
Art. 41-bis (nuovo)
Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria
Ampliato il perimetro di applicazione della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, istituto introdotto di recente dalla riforma del processo tributario (articolo 5, legge 130/2022). È stato, infatti, eliminato il limite temporale del 15 luglio 2022 a cui bisognava fare riferimento per individuare i procedimenti ammissibili alla definizione. Ricordiamo che la norma in oggetto prevede, per le liti tributarie pendenti innanzi alla Cassazione, due opportunità di chiudere definitivamente la vertenza, su istanza degli interessati, legate all'andamento al processo e al valore della controversia stessa: se l'Agenzia delle entrate risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore della lite non supera i 100mila euro, la lite può essere "archiviata" pagando il 5% del valore della controversia, rappresentato, in linea generale, dalla maggiore imposta richiesta e oggetto di contestazione in primo grado, al netto di sanzioni e interessi; se l'Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della lite non supera i 50mila euro, lo stralcio è dell'80%, cioè occorre pagare il 20% del valore della controversia. Pertanto, eliminato il riferimento alla data del 15 luglio, i procedimenti per i quali è possibile fruire dell'istituto definitorio sono quelli il cui ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della stessa legge 130, cioè il 16 settembre 2022, purché, ovviamente, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una sentenza definitiva (comma 2, lettera b). L'istanza va presentata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge 130/2022, ossia entro il 16 gennaio 2023, visto che il 14 gennaio sarà sabato. A tal fine, va utilizzato il modello approvato, unitamente alle relative istruzioni, con il provvedimento 16 settembre 2022 (vedi "Definizione agevolata liti pendenti, online regole e modello di domanda"). DA FISCO OGGI.