
Il trasferimento del plafond Iva va espressamente previsto dalle parti
In un'operazione di riorganizzazione societaria, in cui una società italiana ha acquisito parte di un ramo di azienda da un soggetto giuridico inglese senza stabile organizzazione e non registrato ai fini Iva che aveva precedentemente acquisito il complesso aziendale da una terza società, la conferitaria italiana non potrà utilizzare il plafond Iva maturato dalla cedente. In primo luogo, il contratto di cessione d'azienda fra la cedente e il soggetto inglese non menziona il trasferimento del plafond, requisito necessario per il suo perfezionamento e per il successivo passaggio in capo alla società italiana. L'operazione, inoltre, sarebbe comunque preclusa dal fatto che la società inglese non ha una posizione Iva in Italia. È la sintesi della risposta n. 200/2025 dell'Agenzia delle entrate.
L'operazione, effettuata nel 2024, prevede la cessione di un ramo d'azienda da una società a un soggetto inglese, non stabilito e non registrato ai fini Iva in Italia, e il contestuale conferimento di una parte di questo ramo dal soggetto inglese alla società italiana che sottopone il quesito all'Agenzia.
L'Agenzia ricorda che il trasferimento del plafond Iva, che consente l'acquisto di beni e servizi per cessioni all'esportazione senza il pagamento dell'imposta, è disciplinato, relativamente all'affitto d'azienda, dall'articolo 8 del Decreto Iva. La norma condiziona il beneficio all'espressa indicazione, nel contratto, del trasferimento e alla seguente comunicazione all'ufficio Iva competente per territorio.
Per quanto riguarda invece le operazioni di cessione o conferimento, l'Agenzia fa presente che non esiste una disposizione analoga in ambito Iva, ma lo stesso principio è stato esteso anche a tali operazioni dalla prassi.
Numerose risoluzioni, infatti, hanno chiarito che è possibile trasferire il plafond anche nell'ambito di una cessione o conferimento d'azienda o di un ramo d'azienda, a patto che si verifichino due condizioni: il cessionario/conferitario deve continuare l'attività ricevuta e deve subentrare nei rapporti giuridici attivi e passivi del complesso aziendale.
Entrando nel merito del caso in esame, l'Agenzia rileva che si tratta di un'operazione che coinvolge tre soggetti, per cui non può rientrare nei casi disciplinati dalla prassi, che prevedono appunto la presenza di due soggetti.
Nella fattispecie, per il perfezionamento dell'operazione desiderata si dovrebbe prima verificare passaggio del plafond dalla società cedente al soggetto inglese e poi il successivo passaggio tra quest'ultimo e la società italiana.
Tuttavia, il contratto che regola la cessione del complesso aziendale alla società britannica non menziona alcun trasferimento di plafond, requisito invece indispensabile (articolo 8 del decreto Iva). Inoltre, la società cedente non si estingue con la cessione, circostanza che pregiudicherebbe anche il rispetto del requisito sulla continuità dell'attività ceduta o conferita.
Va rilevato infine che la società inglese non ha una posizione Iva né una stabile organizzazione in Italia e ai soggetti esteri, ricorda l'Agenzia, è riconosciuta la possibilità di effettuare acquisti senza pagamento dell'Iva nei limiti del plafond solo se sono identificati ai fini Iva.
La società italiana, quindi, non potrà utilizzare il plafond per gli acquisti in quanto non sussistono le condizioni per il trasferimento a favore della società inglese, secondo i criteri indicati dalle disposizioni normative e dalla prassi.