La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha ribadito che il processo tributario si svolge solo in forma telematica, sia per quanto riguarda la notifica che il deposito degli atti. Di conseguenza, il ricorso notificato in forma cartacea deve essere dichiarato inammissibile. Questo il contenuto della pronuncia n. 24 del 23 febbraio 2022.I fatti di causa
La controversia originava da un controllo fiscale, effettuato nei confronti di una srl, a seguito del quale un ufficio emiliano dell'Agenzia delle entrate accertava, con avviso di accertamento, un maggior reddito d'impresa a carico della compagine.
Trattandosi di società di capitali a ristretta base partecipativa, composta, nell'anno oggetto di accertamento da due soli soci, l'ufficio, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione che riconosce in tali ipotesi l'operatività della presunzione di distribuzione ai soci pro quota degli utili extra-contabili accertati nei confronti della società, con l'avviso di accertamento menzionato, accertava, ex articoli 38 e 41-bis Dpr n. 600/1973, un maggior reddito di capitale, con conseguente determinazione, in capo ai soci, della maggiore imposta Irpef e delle maggiori addizionali dovute, con contestuale irrogazione delle sanzioni.
Le posizioni delle parti in causa
Un socio notificava, in forma cartacea, ricorso avverso l'atto impositivo, sostenendo che l'amministrazione finanziaria nulla avesse provato relativamente alla distribuzione di utili, pur avendone l'onere.
Si costituiva l'ufficio, opponendo, per quanto ci occupa in questa sede, l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo, avvenuta con invio di raccomandata a/r.
In particolare, continuava l'Agenzia, il contribuente avrebbe violato l'articolo 16 del Dl n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di processo tributario telematico, già avviato con il Decreto ministeriale n. 163/2013 e con i successivi decreti di attuazione.
La decisione della Ctp
Secondo il Collegio emiliano, che concorda con la prospettazione erariale, il ricorso è inammissibile per violazione dell'articolo16-bis, comma 3, del Dlgs n. 546/1992.
Detta norma, infatti, prevede che "le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche".
Il successivo comma 3-bis, invece, prevede che "i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3 ...".
La normativa di riferimento, in definitiva, non lascia spazio ad alcuna facoltà o a interpretazioni alternative: l'utilizzo della locuzione "esclusivamente in modalità telematiche" definisce un obbligo, che solo in casi eccezionali e su specifica autorizzazione può essere derogato.
In ultima analisi, si può osservare che la deroga può avvenire solo se il ricorso è già iscritto a ruolo o se la questione sorge in udienza: di conseguenza, non è previsto che la questione possa sorgere prima dell'iscrizione della causa a ruolo.
Per cui, la notifica del ricorso senza l'utilizzo della modalità telematica da parte del difensore avrà come necessaria conseguenza l'inammissibilità dello stesso. fisco oggi