Italia: su infrazioni al diritto Ue non soltanto una questione di numeri

16.07.2022

Se è vero quanto sottolineato dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per la quale gli ultimi numeri indicano che il grado di "insolvenza" dell'Italia è il più basso registrato negli ultimi dieci anni, è anche vero che il recupero di "virtuosità" travalica i semplici confini numerici per estendersi alla materia degli adempimenti. A confermarlo è il sesto aggiornamento sullo stato delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia. La rilevanza del documento non è motivata soltanto dal semplice dato numerico, che evidenzia comunque una riduzione dei procedimenti, ma anche dalla definizione positiva degli obblighi comunitari in materia di operazioni di fusione e scissione societaria. Lo stato dell'arte in dettaglio La delibera da parte del collegio dei Commissari di 28 archiviazioni (di cui 24 procedure d'infrazione (4 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive) e 4 reclami ), nella riunione del 27 settembre, ha ridotto a 111 le procedure d'infrazione a carico dell'Italia. Di queste 82 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione e 29 sono relative a mancato recepimento di direttive (elenco delle procedure archiviate). Le questioni fiscali in dettaglio In ambito fiscale particolarmente importante l'archiviazione della procedura 2011/0845 sul mancato recepimento della direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relativa agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni. La definizione positiva per l'Italia è avvenuta a seguito del Dlgs 22 giugno 2012, n. 123 (Gazzetta Ufficiale N. 179 del 2 agosto 2012) in vigore dal 18 agosto 2012. I precedenti in materia Il 26 gennaio la Commissione europea aveva inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2011/0485) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/109/UE sulla semplificazione degli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni. Il termine di recepimento della direttiva era fissato al il 30 giugno 2011. L'articolo 6, comma 1 della legge comunitaria 2010 (legge15 dicembre 2011, n. 217) aveva delegato il Governo a adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione alla direttiva del 16 settembre 2009, n. 20091109/CE che, recando modifiche alle direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE (ora rifusa nella direttiva 2011/35UE), 82/891/CEE e 2005/56/CE, mira a ridurre gli obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione. Gli obiettivi di semplificazione Nell'ottica della semplificazione, la direttiva consente di effettuare gli adempimenti di pubblicità legale relativi ai progetti di fusione, di scissione e agli altri documenti da rendere disponibili ai soggetti interessati, tramite pubblicazione degli stessi sul web (sito della società ovvero altro sito web designato a tale scopo dagli Stati membri) e l'invio di copia via posta elettronica, nel rispetto delle garanzie di integrità e autenticità degli atti e dei documenti. La normativa comunitaria Le norme europee, infatti, stabiliscono che le società possano essere esonerate da alcuni obblighi di redazione documentale, previo accordo degli azionisti e la possibilità di omettere la redazione della situazione contabile, ove l'emittente, i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, pubblichi relazioni semestrali secondo le disposizioni vigenti. La posizione dell'Italia Lo Stato italiano aveva già intrapreso il cammino verso la semplificazione con l'articolo 7 della legge delega sulla riforma del diritto societario (legge n. 366 del 2001) che prevedeva, alla lettera a), che la riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione delle società di capitali fosse ispirata al principio di semplificazione nel rispetto, per le società di capitali, delle direttive comunitarie. L' articolo 6, comma 1 della legge comunitaria 2010 aveva fissato il termine per l'esercizio della delega al 17 aprile 2012 (ovvero entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2011, pubblicata in G.U. il 2 gennaio 2012), salva l'applicazione (articolo 24 della legge 217/2011) delle norme di proroga recate dall'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) ma poi i termini di esercizio della delega sono stati ulteriormente prorogati al 16 luglio 2012. La normativa nazionale Il decreto legislativo n. 123/2012, modificando l'articolo 2501-ter del codice civile, impone all'organo amministrativo della società di redigere un apposito progetto di fusione cui deve essere data pubblicità mediante deposito presso il registro delle imprese; per effetto delle norme proposte, in luogo del deposito si prevede la possibilità di pubblicarlo sul sito internet della società. Anche la situazione patrimoniale delle società coinvolte nella fusione potrà essere depositata nella sede della società ovvero pubblicata sul sito internet della società. Il recepimento ha comportato la modifica delle norme relative alla possibilità di sostituire la delibera assembleare sulla fusione con la decisione dell'organo amministrativo: in particolare, sono modificatele condizioni alle quali può avvenire tale sostituzione, che vengono individuate nell'osservanza dell'articolo 2501-septies sulla pubblicazione e trasmissione dei documenti inerenti la fusione, anche tramite internet. Relativamente alle scissioni in alternativa alla pubblicazione nel registro delle imprese il decreto legislativo n. 123/2012 consente di pubblicare via internet anche il progetto di scissione. In caso di scissione con costituzione di nuova società, nel caso in cui non si prevedano criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale, in ottemperanza alle modifiche introdotte con la direttiva 2009/109/CE, la società è esentata dal relativo obbligo di pubblicazione. Infatti non sono richieste, oltre alla relazione degli esperti, nemmeno la relazione dell'organo amministrativo e la situazione patrimoniale. La trasmissione per via telematica I documenti relativi all'operazione straordinaria che non sono depositati presso la sede sociale possono essere pubblicati sul sito web per permettere ai soci di visionarli. Su richiesta del socio le copie di tali documenti gli sono trasmesse telematicamente. L'attuazione della direttiva 2009/109/CE e la modifica del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche, considerando il sito internet quale modalità di diffusione delle informazioni regolamentate, ha semplificato le attività previste in caso di fusioni e scissioni societarie. da fisco oggi.