
I rischi ESG negli stress test: le linee guida ESA
L'ESA (semplificando al singolare Autorità europea di vigilanza – che è composta da: EBA, ESMA e EIOPA) recentemente, l'otto gennaio 2026, nell'ambito dell'attività di vigilanza e regolamentazione ha emanato un documento che ha la finalità di fornire orientamenti congiunti per garantire la coerenza a lungo termine e degli standard comuni per le metodologie di valutazione che devono essere integrate negli stress test fatti ai fini della misurazione dei rischi in tema di sostenibilità (ESG). Il documento contiene le Linee Guida Congiunte per migliorare la certezza giuridica, la chiarezza e la trasparenza del processo di approvazione che le autorità di vigilanza europee devono fare per quanto riguarda l'integrazione dei rischi ESG nei quadri di stress test che le stesse autorità competenti dovranno sottoporre agli intermediari bancari. Il quadro normativo è quello previsto dalla direttiva 2013/36/UE, modificata dalla direttiva 2024/1619 e dalla direttiva 2009/138/CE, che prevede che l'EBA, ESMA e EIOPA (insieme ESA) devono emanare congiuntamente le linee guida per garantire appunto che vi siano metodologie comuni per la valutazione dei rischi ESG nei procedimenti di stress test. Vediamo cosa dice il testo dell'otto gennaio. Le linee guida in questione sono rivolte alle autorità nazionali competenti che dovranno applicarle quando eseguiranno gli stress test di vigilanza incentrati sui rischi ESG. Le Linee Guida prevedono, intanto, che le autorità competenti dovrebbero considerare tutti i rischi ESG e la loro possibile evoluzione quando progettano il proprio quadro per gli stress test di vigilanza, monitorando attentamente la rilevanza dei rischi ESG, soprattutto nel corso dell'estensione progressiva della copertura ad altri fattori ESG. È inoltre importante che le autorità definiscano con precisione i propri obiettivi nell'esecuzione degli stress test ESG, prendendo in esame due principali tipologie di attività di controllo: • verificare la solidità patrimoniale e di liquidità, nonché la capacità delle entità finanziarie di assorbire perdite in presenza di shock economici e finanziari legati a tutti i rischi materiali, inclusi quelli ESG, su un orizzonte temporale di breve termine (ad esempio fino a cinque anni); • valutare la resilienza della strategia e del modello di business delle entità finanziarie rispetto a una serie di scenari ESG correlati su un orizzonte temporale di lungo termine (almeno dieci anni). Nell'ambito della valutazione della materialità, le autorità competenti dovrebbero individuare quali rischi ESG sono più significativi per le entità finanziarie, considerando il loro modello di business, i portafogli, le esposizioni geografiche e le attività settoriali, sia su un orizzonte temporale di breve sia di lungo termine. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero considerare nei diversi orizzonti temporali sia: la risposta delle attività e delle passività ai rischi di transizione (ad esempio legati all'impronta di carbonio) e ai rischi fisici (come la posizione geografica); sia i potenziali impatti dei fattori ESG sulle categorie tradizionali dei rischi finanziari, ovvero rischio di mercato, rischio di credito, rischio di controparte, rischio di sottoscrizione, nonché rischio operativo, reputazionale e strategico, attraverso l'identificazione dei principali canali di trasmissione. Con riguardo alle previsioni di medio e lungo termine le autorità di vigilanza, nell'effettuare stress test ESG, dovrebbero considerare diversi scenari in modo da coprire l'intero spettro di possibilità di andamento economico futuro dell'ente con particolare riferimento a vari livelli di gravità includendo ad esempio anche punti di non ritorno. Lo scenario di riferimento può basarsi sullo scenario centrale dell'entità finanziaria, che può fungere da parametro per valutare gli impatti di traiettorie alternative e diverse in base alla resilienza della strategia e del modello di business, inserendo stime di redditività corrette per il rischio. Le autorità di vigilanza nel codificare le procedure per gli stress test ESG dovrebbero scegliere tra un approccio top-down o bottom-up valutando obiettivi, maturità delle entità finanziarie e tipologia delle esposizioni. Un approccio top-down, dove le autorità calcolano centralmente gli impatti degli scenari di stress test, garantisce comparabilità tra le entità e offre maggior controllo sul processo, riducendo l'onere per il settore, mentre in un approccio bottom-up le entità finanziarie stimano autonomamente l'impatto degli scenari, raggiungendo una maggiore granularità e cogliendo specificità dei portafogli e delle controparti. Nel caso di un approccio bottom-up, le autorità competenti dovrebbero stabilire quadri metodologici chiari per garantire coerenza e parità di condizioni tra le entità finanziarie, includendo considerazioni di proporzionalità riguardo alle aspettative sul livello di sofisticazione dei loro calcoli o sull'impatto stimato (comparabilità dei risultati tra i diversi attori). Si potrebbe prendere in considerazione anche un approccio ibrido, sfruttando i punti di forza di entrambe le metodologie. Le autorità competenti possono quindi scegliere l'approccio più idoneo in base alla disponibilità dei dati e all'adeguatezza dei modelli, tenendo conto delle specificità dei portafogli o delle attività considerate; ad esempio, la valutazione del rischio di sottoscrizione potrebbe richiedere dati e modelli più dettagliati rispetto a quanto possibile con un approccio top-down. Nel definire il livello di dettaglio e granularità delle informazioni le autorità devono trovare un equilibrio tra semplicità e precisione nella raccolta dei dati, tenendo conto della loro disponibilità, qualità e maturità metodologica. Potrebbero essere necessari dati più dettagliati per valutare correttamente gli impatti legati ad attività, entità, rischi di transizione o rischi fisici regionali. Nelle configurazioni degli stress test i dati ESG dovrebbero tenere conto anche delle seguenti dimensioni di granularità: • Il livello di portafoglio: distinzione per classe di attività (ad esempio, prestiti aziendali, mutui, titoli sovrani, esposizioni, partecipazioni azionarie e obbligazionarie societarie); • Il livello settoriale: classificazione basata sui settori industriali (es. industrie ad alto tenore di carbonio, energia, immobiliare, agricoltura). Per alcuni settori si può approfondire la granularità (es. energia elettrica, tecnologie innovative, industrie basate su combustibili fossili). Nel settore immobiliare, si dovrebbe distinguere tra esposizioni commerciali e residenziali; • Il livello geografico: distinzione per regione per valutare i rischi ESG specifici della posizione, in particolare quelli fisici; • Il livello di controparte: granularità per singolo debitore o gruppi di debitori, soprattutto in presenza di rischi di concentrazione rilevanti. Con riguardo alla categoria di rischio sarebbe necessario poter identificare in modo separato i rischi fisici (climatici acuti e cronici), quelli di transizione (politici, tecnologici, di mercato) e gli altri fattori ambientali, sociali e di governance (es. perdita di biodiversità, inquinamento, rischi sociali e di governance). Le autorità dovrebbero determinare il livello appropriato di granularità in base al tipo di attività e portafoglio e agli obiettivi dell'analisi; ad esempio, per le esposizioni sovrane può bastare una suddivisione nazionale. Nelle attività di vigilanza relative agli stress test che hanno ad oggetto il medio lungo periodo le autorità potrebbero applicare analisi dinamiche sulle voci di bilancio per garantire un maggior realismo, e quindi concentrandosi potenzialmente sulle voci di bilancio di maggiore importanza e che possono essere soggette a mutazione nella loro dimensione quantitativa. Questo approccio riflette i cambiamenti nella composizione dei portafogli (esposizioni in evoluzione, riallocazioni delle attività) e le azioni di mitigazione dei rischi in risposta agli shock correlati ai fattori ESG. Le autorità competenti dovrebbero applicare il principio di proporzionalità, consentendo metodologie semplificate in funzione delle dimensioni, della natura, della complessità e della materialità dei rischi delle attività delle entità finanziarie. Il principio di proporzionalità va esteso agli obblighi di segnalazione, alla progettazione degli scenari e alle aspettative di modellizzazione, garantendo un equilibrio tra analisi robusta e fattibilità pratica. Data la fase iniziale di sviluppo degli stress test ESG e la disponibilità limitata dei dati, le autorità competenti possono considerare di limitare l'analisi, assicurando un adeguato rapporto costi-benefici sia per le autorità che per le entità finanziarie. Deludente la parte che contiene i suggerimenti ai decisori "politici", in cui si propone l'adozione di prassi che stimolino, per evidenti motivi di contenimento dei costi, gli enti finanziari a concentrarsi principalmente sui rischi climatici, dando meno importanza alle questioni sociali e di governance. Le linee guida, che si ricorda sono rilevanti ma non vincolanti, si applicheranno dal 1° gennaio 2027.

