L’installazione del fotovoltaico non fa decadere dai benefici Iap

22.02.2023

La costituzione del diritto di superficie sui lastrici solari insistenti sui fabbricati rurali acquistati con le agevolazioni per gli Imprenditori agricoli professionali (Iap) che prevedono l'imposta catastale all'1% e imposta fissa di registro e ipotecaria pari a 200 euro non integra una causa di decadenza dalle medesime agevolazioni, anche se viene concesso prima dei cinque anni, purché non venga meno la coltivazione diretta del fondo sul quale gli stessi sono situati e i fabbricati rurali continuino a mantenere la propria destinazione d'uso rurale strumentale alla coltivazione diretta del medesimo terreno. È la sintesi della risposta dell'Agenzia n. 337 del 23 giugno 2022.
L'istante ha acquistato un fondo agricolo con dei fabbricati rurali destinati a deposito di attrezzi a servizio dello stesso fondo, usufruendo dei benefici fiscali Iap (articolo 2 Dlgs n. 99/2004 e articolo 2, comma 4-bis Dl n. 194/2009). Chiede quindi se la costituzione di un diritto di superficie a favore di una società per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui fabbricati rurali possa comportare la perdita dei benefici fruiti considerando che l'operazione sarebbe eseguita prima dei cinque anni dall'acquisto.
L'istante ritiene che la costituzione del diritto di superficie prima del quinquennio determini la perdita dei "benefici fiscali Iap" limitatamente al valore dei magazzini, cioè 30mila euro e non per l'acquisto complessivo che continuerebbe a beneficiare delle agevolazioni riconosciute, considerato che egli ha intenzione di proseguire con la conduzione in proprio dell'intero fondo acquistato.
L'Agenzia, dopo aver richiamato la normativa sui benefici fiscali riconosciuti alla piccola proprietà contadina e alle società agricole (articolo 2 Dlgs n. 99/2004 e articolo 2, comma 4-bis Dl n. 194/2009) ricorda che in linea generale lo stesso articolo 2, comma 4-bis prevede che tali soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Quindi, in linea di massima, decade dall'agevolazione l'imprenditore agricolo che costituisce il diritto di superficie su terreni acquistati con le citate misure di favore, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto.
Tuttavia, nel caso in esame, l'Agenzia ritiene che la costituzione del diritto di superficie sui lastrici solari insistenti sui fabbricati rurali acquistati con le agevolazioni per gli imprenditori agricoli e la piccola proprietà contadina, non integri una causa di decadenza dai benefici purché non venga meno la coltivazione diretta del fondo sul quale gli stessi sono situati e a patto che i fabbricati rurali continuino a mantenere la propria destinazione d'uso strumentale alla coltivazione diretta del medesimo terreno.
Come precisato dall'istante, il diritto di superficie costituito a favore di terzi riguarderebbe solo una piccola porzione del fondo, cioè il lastrico solare dei fabbricati adibiti a magazzini, al fine di installare dei pannelli fotovoltaici, intervento che non pregiudica la possibilità di continuare la coltivazione diretta del fondo medesimo. Inoltre lo stesso istante continuerà a condurre direttamente i terreni ei fabbricati rurali anche successivamente alla costituzione della superficie per un periodo non inferiore a cinque anni, rispettando così le finalità della norma.

da fisco oggi.