La compensazione forfettaria resta fuori dall’imponibile Iva

09.05.2025

Gli importi versati a forfait da un ente locale a un'impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo, con lo scopo di coprire le perdite subite nell'ambito della fornitura di tali servizi non è compresa nella base imponibile Iva di tale impresa. A questa conclusione è pervenuta la Corte Ue con la sentenza del 8 aprile 2025 (procedimento C-615/23).

La fattispecie e la questione pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla controversia in esame verte sull'interpretazione dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE sull'Iva ed è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone l'Amministrazione finanziaria polacca ad una società in relazione alla base imponibile dell'Iva della prestazione di servizi di trasporto pubblico collettivo che la società intende fornire.
Tale società opera nel settore del trasporto di passeggeri ed intende concludere, in qualità di operatore, contratti di prestazione di servizi di trasporto pubblico collettivo. La controparte del contratto, vale a dire un ente locale, avrebbe la qualità di organizzatore del trasporto pubblico collettivo.
Nell'ambito dell'attività prevista, la società sarebbe remunerata, in particolare, con la vendita di titoli di trasporto il cui prezzo sarebbe determinato dall'organizzatore. Poiché tale modalità di finanziamento non è sufficiente a coprire i costi di tale attività, la società otterrebbe dall'organizzatore una compensazione.
Il contratto concluso con l'organizzatore fisserebbe le modalità di pagamento della compensazione, la cui base è costituita dal risultato finanziario negativo risultante dall' attività, precisando l'importo massimo della compensazione per un determinato periodo.
La questione controversa riguarda se la compensazione delle perdite derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto pubblico collettivo costituisca un fatturato soggetto ad Iva.

Ciò premesso, la fattispecie in esame è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione, con cui il giudice chiede, se l'articolo 73 della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che la compensazione forfettaria versata da un ente locale a un'impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo e destinata a coprire le perdite subite nell'ambito della fornitura di tali servizi sia compresa nella base imponibile di tale impresa.

Le valutazioni della Corte Ue
Ai sensi dell'articolo 73 della direttiva Iva, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile "comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni".
I beneficiari diretti dei servizi di trasporto pubblico collettivo che l'operatore di tali servizi intende fornire sono gli utenti dei servizi, che acquistano un titolo di trasporto come corrispettivo dei servizi, mentre l'organizzatore che versa la compensazione all'operatore non è considerato destinatario del servizio. Pertanto, nel caso di specie, tale organizzatore riveste la qualità di 'terzo', ai sensi di tale articolo 73.

Con riferimento alla questione se la compensazione costituisca una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo di tali operazioni, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva Iva, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, stabilendo che la base imponibile dell'Iva comprende, nelle ipotesi da esso previste, determinate sovvenzioni versate ai soggetti passivi, l'articolo 73 mira ad assoggettare ad Iva l'intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi e dunque ad evitare che il versamento di una sovvenzione causi un gettito d'imposta inferiore.
Coerentemente con il suo tenore letterale, tale disposizione si applica qualora la sovvenzione sia direttamente connessa con il prezzo dell'operazione. Affinché tale ipotesi possa dirsi fondata, la sovvenzione deve essere specificatamente versata all'operatore sovvenzionato affinché quest'ultimo fornisca un bene o presti un servizio determinato. Solo in tale ipotesi la sovvenzione può essere considerata un corrispettivo della cessione di un bene o della prestazione di un servizio ed è pertanto imponibile.
Inoltre, occorre verificare che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest'ultima. Infatti, è necessario che il prezzo che l'acquirente o il destinatario devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, che costituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto dal venditore o prestatore.

Deve dunque essere verificato se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest'ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio ad un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione.
Inoltre, il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve, quantomeno, essere determinabile.
Perciò, la nozione di "sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo", ai sensi dell'articolo 73 della direttiva Iva, include soltanto le sovvenzioni che costituiscono il corrispettivo integrale o parziale di un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi determinata e che sono versate da un terzo al venditore o al prestatore.

Nel caso in esame, risulta che i servizi di trasporto pubblico collettivo sarebbero forniti sulla base di un contratto concluso tra un ente locale, che agisce in qualità di organizzatore, che fisserebbe il prezzo dei titoli di trasporto, e la società che agisce in qualità di operatore. Poiché le entrate derivanti, in particolare, dalla vendita dei titoli di trasporto sono insufficienti a coprire i costi dei servizi, l'ente locale verserebbe alla società una compensazione forfettaria il cui importo non potrebbe eccedere quello corrispondente al risultato finanziario negativo risultante da tali servizi e, in ogni caso, un importo massimo fissato per un determinato periodo.

La compensazione non incide direttamente sul prezzo dei servizi di trasporto forniti, fissato dall'organizzatore dei servizi, poiché lo scopo della compensazione è anzitutto quello di coprire le perdite connesse alle attività.
In tali circostanze, la compensazione non risulta specificamente versata all'operatore affinché effettui un servizio di trasporto ad un destinatario determinato di tale servizio e non ha alcuna influenza sul prezzo che tale destinatario deve pagare, dato che tale prezzo non è fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla compensazione versata al prestatore di tale servizio.
Per contro, la compensazione è concessa a posteriori ed è indipendente dall'utilizzo concreto dei servizi di trasporto, ma dipende dal numero di veicoli/km proposti.
Tale compensazione non rientra quindi nella nozione di "sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo", di cui all'articolo 73 della direttiva Iva.

Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, i giudici unionalipervengono alla conclusione che l'articolo 73 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che la compensazione forfettaria versata da un ente locale a un'impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo e destinata a coprire le perdite subite nell'ambito della fornitura di tali servizi non è compresa nella base imponibile di tale impresa.