La confisca non ferma il fisco
La confisca delle merci di contrabbando, avvenuta in un momento successivo all'importazione irregolare, cancella l'obbligazione doganale, ma non il debito dell'Iva e dell'accisa. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 7 aprile 2022, causa C-489/20. La confisca delle merci di contrabbando, avvenuta in un momento successivo all'importazione irregolare, cancella l'obbligazione doganale, ma non il debito dell'Iva e dell'accisa. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 7 aprile 2022, causa C-489/20.
Il procedimento pregiudiziale, promosso dai giudici lituani, verteva sull'interpretazione dell'art. 124, par. 1, lett. e), del regolamento Ue 952 del 2013 (codice doganale dell'Unione), secondo cui l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue, salvo che agli effetti sanzionatori, "quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate", nonché sui riflessi della disposizione stessa in ordine alle direttive 2008/118 e 2006/112, relative rispettivamente al regime delle accise e al sistema dell'Iva.
In merito alla prima questione, la Corte ha osservato che la disposizione in esame, diversamente dall'art. 233, primo comma, lett. d) del precedente regolamento n. 2913/92, non si riferisce più alle merci sequestrate "all'atto dell'introduzione irregolare", con la conseguenza che l'estinzione dell'obbligazione doganale non è più subordinata alla condizione che il sequestro delle merci avvenga contestualmente alla loro introduzione irregolare nel territorio doganale dell'Ue. Pertanto la disposizione va interpretata "nel senso che l'obbligazione doganale si estingue in una situazione in cui merci siano sequestrate e successivamente confiscate dopo essere già state introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione", ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni in base al par. 2 del medesimo articolo 124. da italia oggi.