Legge di bilancio per il 2022 – 14 la nuova versione del bonus R&S

27.07.2022

I commi da 198 a 209 dell'articolo 1 della legge della legge di Bilancio per il 2020 (la n. 160/2019) introducono la rinnovata disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile, dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, che sostituisce la vecchia disciplina a partire dal 1° gennaio 2020.
Ambito soggettivo
Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa.
Sono tuttavia escluse:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

La fruizione del beneficio spettante è, comunque, subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Attività di ricerca ammissibili
Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
Con apposito decreto del ministero dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, verranno dettati i criteri per la corretta qualificazione di tali attività, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida dell'Ocse.
Spese agevolate
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono ammissibili, nel rispetto delle regole di effettività, pertinenza e congruità, le spese per il personale, relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. E anche quelle relative a giovani ricercatori, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, che concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Tale maggiorazione si applica solo nel caso in cui i neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato.
Sono inoltre ammissibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale.
Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di ricerca e sviluppo.
Sono agevolabili le spese per contratti di ricerca extra-muros, riguardanti il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
Le spese per contratti di ricerca extra-muros, stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
I contratti stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l'attività di ricerca e sviluppo sia svolta internamente all'impresa. Per la definizione di imprese dello stesso gruppo, la disposizione normativa rinvia direttamente all'articolo 2359 del codice civile.
Tra le spese agevolabili rientrano, altresì, le quote di ammortamento conseguenti all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti ammissibili al credito d'imposta.
Non sono, invece, accettate le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'acquirente.Rientrano nel bonus le spese per servizi di consulenza ed equivalenti, inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese del personale ovvero dei costi per contratti di ricerca extra-muros, senza considerare le maggiorazioni ivi previste. Ciò a condizione che i relativi contratti siano stipulati con residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al See o in Stati compresi nell'elenco di quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
Sono, infine, ammesse all'agevolazione, le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili, svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese del personale ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi di tali contratti.
Attività di innovazione tecnologica: le spese da "credito"
La legge individua, al comma 201, le attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito di imposta, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Sono considerate ammissibili all'agevolazione fiscale, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le spese per il personale, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, le spese per contratti relativi al diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di It, le spese per servizi di consulenza ed equivalenti, le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di It, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
Attività innovative di design e ideazione estetica: le spese da "credito"
Sono considerate ammissibili al credito di imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile, dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Sono ammissibili, inoltre, sempre nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le stesse tipologie di spese individuate per le attività di innovazione tecnologica, sostenute nell'ambito dello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica.
Misura del credito d'imposta
Il credito di imposta è riconosciuto:

  • per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 12% al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese, nel limite massimo di 3 milioni di euro
  • per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 6% al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
  • per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10% al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
  • per le attività di design e ideazione estetica, in misura pari al 6% al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Modalità di utilizzo
Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.
Per poter beneficiare dell'agevolazione le imprese dovranno effettuare un'apposita comunicazione al ministero dello Sviluppo Economico. Con successivo decreto direttoriale del Mise saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.
A tal proposito, ricordiamo che la disposizione normativa prevede espressamente che il credito d'imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato.
Il beneficio, irrilevante ai fini fiscali, è cumulabile con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Oneri documentali
La norma, poi, prevede che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, il legislatore ha previsto un credito d'imposta di importo non superiore a 5mila euro per le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione.
Oltre all'obbligo di certificazione, le imprese beneficiarie hanno il dovere di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.
Controlli
I controlli sulla spettanza del credito di imposta sono affidati all'Agenzia delle entrate che verifica la corretta applicazione della disciplina agevolativa, anche avvalendosi del supporto del Mise. da fisco oggi