
Logistica, via all’opzione per il regime transitorio Iva
L'opzione è stata introdotta in via transitoria in attesa dell'estensione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono questo tipo di attività attinenti alla logistica effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente.
In particolare, il prestatore e il committente possono decidere che il pagamento dell'Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione. La sceltapuò essere effettuata in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, ma a ogni opzione deve corrispondere una distinta comunicazione all'Amministrazione finanziaria.
Il committente deve comunicare la scelta, esercitata insieme al prestatore e che è valida per tre anni, inviando all'Agenzia, anche tramite intermediario, l'apposito modello approvato con le relative istruzioni da un provvedimento dello scorso 28 luglio (per approfondire, vedi articolo "Logistica, pronto il modello per l'opzione Iva transitoria").
L'Iva va versata tramite F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine previsto dall'articolo 18 del Dlgs n. 241/1997, facendo riferimento al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da utilizzare è 6045, istituito nella stessa giornata del 28 luglio 2025 (vedi articolo"Inversione contabile settore logistica, il codice tributo per andare in cassa").
Da Fisco Oggi