MASSIMARIO TRIBUTARIO

01.09.2022

Cass., sez. trib., 4 luglio 2022, n.21115  Ai fini ICI, successivamente all'entrata in vigore della L. n.296 del 2006, dal 2007, i Comuni non possono utilizzare la rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto, ma solo il criterio di cui all'art.5, co.3, del d.Lgs. n.504 del 1992, di tassazione sul valore degli immobili desumibili dalle scritture contabili dell'impresa, ma possono chiedere la differenza in base alla rendita, avente efficacia retroattiva, determinata dall'Agenzia a seguito della rettifica del DOCFA presentato dall'impresa, di Nicola Pennella, nota a Cass., sez. trib., 4 luglio 2022, n.2111

Cass., sez. trib., 4 luglio 2022, n.21159


In tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividendi distribuiti da una società residente ad una società di diritto lussemburghese, in base alla sentenza della Corte di Giustizia UE n.540 del 2009, anche per i dividendi formatisi successivamente al 2004, ma prima del 1° gennaio 2008, è applicabile la ritenuta ridotta pari all'1,65 per cento, che prevale su quella all'epoca specificamente prevista dall'art.27 d.P.R. n.600 del 1973, sia pure mitigata dal regime convenzionale previsto dall'art.10 della Convenzione Italia-Lussemburgo contro la doppia imposizione ratificata con L. n.747 del 1982, in quanto tale rimedio non è sufficiente a sanare la discriminazione, Cass., sez. trib., 4 luglio 2022, n.21159, con nota di Alice Cogliati Dezza.

Cass., sez. trib., 5 luglio 2022, n.21169


Nell'ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395, co.1, nn.4 e 5, c.p.c. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali rese in funzione di giudice d'appello è ammissibile anche se impugnate con ricorso per Cassazione, ovvero siano ancora pendenti i termini per proporre tale ricorso, ex art.64, co.1, del d.Lgs. n.546 del 1992, post art.9, co.1, lett.cc, del d.Lgs. 24 settembre 2015, n.156, mentre le condizioni di proposizione dei motivi di revocazione straordinaria di cui ai dell'art.64, co.2 e 3, non modificate dal d.Lgs. n.156 del 2015, restano a loro volta le medesime fissate dall'art.396, co.1, c.p.c. per il processo civile ordinario, di Nicola Pennella, nota a Cass., sez. trib., 5 luglio 2022, n.21169

Cass., sez. trib., 18 luglio 2022, n.22545


Ai fini della determinazione del reddito imputabile alla filiale italiana occorre che questa abbia una struttura patrimoniale appropriata in relazione all'attività svolta, al pari di un'impresa autonoma e indipendente che svolga attività analoghe, nelle medesime condizioni e in presenza di una società sottocapitalizzata o priva di capitale di rischio, la deducibilità dei componenti negativi (compresi gli interessi passivi, per i quali l'art.96 del TUIR, post 2004 reca una disciplina speciale) secondo i criteri dettati dall'art.109 del TUIR, post 2004, postula l'adozione di correttivi,Cass., sez. trib., 18 luglio 2022, n.22545

Cass., sez. Un., 20 luglio 2022, n.22727


La sanzione amministrativa più lieve prevista dalla prima parte dell'art.6, co.9-bis.3 del d.Lgs. n.471 del 1997 riguarda esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente "esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta", e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili per le quali non è ammesso il diritto a detrazione alle quali si applica la più gravosa sanzione amministrativa prevista dall'art.6 del d.Lgs. n.471 del 1997, co.1, mentre l'art.6, co.9-bis.3, cit., è applicabile anche al caso di operazioni soggettivamente inesistenti imponibili per le quali ricorrono comunque i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione, per carenza di prova dell'elemento psicologico, Cass., sez. Un., 20 luglio 2022, n.22727

Cass., sez. trib., 26 luglio 2022, n.23370


La regola per la quale le variazioni del domicilio, per essere opponibili, devono essere notificate alla segreteria e alle parti costituite, subisce una deroga nelle ipotesi di elezione del domicilio presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art.12 del d.Lgs. n.546 del 1992, poiché il difensore domiciliatario non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, mentre è onere del notificante quello di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, Cass., sez. trib., 26 luglio 2022, n.23370

Cass., sez. trib., 28 luglio 2022, n.23695


La modifica dell'art. 7, comma 4 bis, d.lgs. n. 471 del 1997 ad opera dell'art. 20 d.lgs. n. 175 del 2014, poi ulteriormente novellato con riguardo al regime sanzionatorio dall'art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015, non ha comportato una abolitio attesa la persistente illiceità del fatto e, quanto alla condotta del cedente/prestatore, la continuità strutturale tra l'originaria previsione e le modifiche sopravvenute che hanno riguardato un mutamento di ordine solo quantitativo degli adempimenti richiesti, tuttavia, mentre va esclusa l'applicazione retroattiva della disciplina introdotta dalla prima novella in forza dell'esplicita norma transitoria contenuta nell'ultimo comma dell'art.20, d.Lgs. n.175 del 2014, è applicabile, per il principio del favor rei e in assenza di norme derogatorie dei principi generali di cui all'art. 3 d.lgs. n.472 del 1997, il regime sanzionatorio più lieve introdotto con l'art.15, d.Lgs. n.158 del 2015, Cass., sez. trib., 28 luglio 2022, n.23695

Cass., sez. trib., 4 agosto 2022, n.24302


​L'omessa regolarizzazione degli acquisti ex art.6, co.8, del d.Lgs. n.471 del 1997 non è in rapporto di progressione rispetto all'omessa fatturazione di operazioni imponibili poiché il presupposto applicativo della progressione sanzionatoria di cui all'art.12, co.2, del d.Lgs. n.472 del 1997 è costituito dall'unicità finalistica della condotta per l'intrinseco ed oggettivo legame tra le varie violazioni commesse, idonee, in via progressiva, continua e collegata, ad incidere sulla determinazione dell'imponibile o sul tributo, Cass., sez. trib., 4 agosto 2022, n.24302.

Cass. civ., sez. V, 5 luglio 2022, n.21305


​Il principio stabilito dall'art.1306 cod.civ., che estende ai coobbligati gli effetti riflessi della sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, opera anche in materia doganale, purché siano rispettate le relative condizioni di applicazione, di Filippo Mancuso, nota a Cass. civ., sez. V, 5 luglio 2022, n.21305. da ASSONIME.IT