No alle agevolazioni “prima casa” senza trasferimento entro 18 mesi

30.12.2022

In tema di agevolazione "prima casa", il termine di diciotto mesi, entro il quale occorre trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione acquistata con i benefici fiscali, deve essere rispettato anche nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato allo stato rustico. Questo il principio presso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20958 del 1° luglio 2022.
Prima di esaminare la vicenda concreta, occorre anticipare che la disciplina sull'agevolazione "prima casa" è contenuta, principalmente, nella nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986.
Tale nota, ad eccezione di alcuni casi particolari (acquirente che svolge la propria attività nel Comune in cui si trova l'abitazione, acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro, acquirente cittadino italiano emigrato all'etero) prevede che l'immobile acquistato con le agevolazioni si trovi nel Comune in cui l'acquirente, alla data dell'atto, è residente.
In mancanza di tale requisito, l'acquirente, nell'atto di acquisto, deve obbligarsi a spostare la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel Comune in cui è situato l'immobile agevolato.
Nel caso di specie l'acquirente, pur obbligatosi nell'atto di acquisto a spostare la residenza, non ha adempiuto a tale obbligo.
Di conseguenza, l'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, ha revocato le agevolazioni "prima casa", secondo la disciplina di cui alla citata nota II-bis.
Il contribuente ha impugnato l'avviso di revoca dei benefici fiscali, sostenendo che il mancato trasferimento della residenza era imputabile ad un evento di forza maggiore, ovvero al fatto che il Comune non aveva realizzato le opere di urbanizzazione primaria necessarie a consentire l'utilizzo dell'abitazione da parte del contribuente.
I giudici tributari, sia di primo che di secondo grado, hanno respinto il ricorso del contribuente, negando che il mancato trasferimento della residenza fosse imputabile ad un evento di forza maggiore. Ciò in quanto la mancata esecuzione delle opere urbanistiche da parte del Comune, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, era un avvenimento assolutamente prevedibile, anche in considerazione del fatto che l'acquirente era consapevole di aver acquistato un'abitazione priva di collegamento con la rete fognaria e sprovvista del requisito dell'abitabilità.
A seguito del ricorso in Cassazione da parte del contribuente, i giudici hanno evidenziato la necessità di contemperare le esigenze dell'Amministrazione con quelle del contribuente che non ha potuto trasferire la residenza a causa di un evento sopravvenuto, rispetto al momento dell'acquisto, e caratterizzato da imprevedibilità e da non imputabilità al contribuente.
È stato, quindi, richiamato il concetto di "forza maggiore", la cui rilevanza è già stata riconosciuta dall'Amministrazione finanziaria, con le risoluzioni n. 35/2002 e n. 140/2008 proprio in relazione al trasferimento della residenza al fine di godere dell'agevolazione "prima casa".
Tali documenti di prassi hanno esaminato il caso di due contribuenti che non avevano potuto spostare, nei termini, la propria residenza, in quanto, in pendenza del termine di 18 mesi dall'acquisto, si era verificato un terremoto (risoluzione n. 35/2002) ed un allagamento dovuto a grosse infiltrazioni d'acqua (risoluzione n. 140/2008).
Nella motivazione della sentenza in commento, i giudici hanno rimarcato la circostanza che un evento può essere considerato quale forza maggiore solo se caratterizzato da anormalità, inevitabilità, imprevedibilità e non imputabilità alla parte obbligata.
Pertanto, dopo aver richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali della stessa Corte (pronunce n. 17225/2017, n. 1588/2018, n. 11223/2020) è stato respinto il ricorso del contribuente, ritenendo legittima la revoca delle agevolazioni fiscali in quanto l'evento che ha impedito il trasferimento della residenza, non aveva i requisiti tali per poter essere considerato come un evento di forza maggiore.
Il contribuente aveva chiesto anche la non applicazione delle sanzioni in considerazione della presunta sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma (articolo 6 Dlgs n. 472/1997). Anche relativamente a questo aspetto non è stata condivisa la tesi del contribuente, ritenendo che, per la problematica in esame, non sussisteva alcuna incertezza normativa. da fisco oggi.