Notifica valida con a/r consegnata presso il domicilio dell’interessato

26.05.2022

SINTESI: La cartella esattoriale può essere notificata, ex art. 26 del DPR n. 602 del 1973, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr., da ultimo, Cass. n. 946/20).Ordinanza n. 27436 del 1° dicembre 2020 (udienza 10 novembre 2020)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Mocci Mauro - Est. Ragonesi Vittorio
Notifica della cartella esattoriale da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento - Per il perfezionamento è sufficiente che la spedizione sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario - L'Ufficiale postale deve curare che la persona legittimata alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento - Ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona e la sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è sempre valido