Opzioni cessioni bonus edilizi, aggiornati software e specifiche

04.03.2023

Pubblicate oggi, 12 ottobre 2022, sul sito dell'Agenzia delle entrate, le versioni aggiornate dei software di compilazione e di controllo e delle specifiche tecniche per l'invio telematico delle comunicazioni relative alle opzioni per la cessione delle detrazioni relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi, per consentire ai contribuenti ritardatari di avvalersi della remissione in bonis, prevista dalla circolare n. 33 dello scorso 6 ottobre (vedi articolo "Cessione dei bonus edilizi, le novità dei decreti "Aiuti" e "Aiuti bis"") e ulteriormente chiarificata dalla risoluzione n. 58/E di ieri, 11 ottobre 2022 (vedi articolo "Comunicazione cessione bonus edilizi, indicazioni per la remissione in bonis").
Come ormai avviene da tempo, indipendentemente dal sistema operativo prescelto, per eseguire l'ultimo software basta selezionare l'apposito link per accedere alla funzionalità del server web che verifica l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.
In rete, sempre oggi, nella specifica sezione dell'area tematica dedicata al Superbonus tre nuove Faq che chiariscono alcuni aspetti tecnici sulla compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
In un quesito si legge nel dettaglio:
In caso di applicazione del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede per il Superbonus un limite di spesa maggiorato per gli interventi realizzati da taluni enti (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), come deve essere compilata la comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all'articolo 121 del medesimo decreto?
L'Agenzia ricorda che la norma prevede che il limite di spesa per gli interventi ammessi al Superbonus realizzati da alcuni enti, stabilito per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia. In sintesi, la disposizione consente, a determinate condizioni, di applicare agli interventi effettuati su un fabbricato accatastato come singola unità immobiliare un limite di spesa maggiorato, pari a quello ordinariamente previsto per le singole unità immobiliari moltiplicato per il numero di unità abitative "virtuali" di cui si compone il fabbricato stesso.
In questo caso, la comunicazione dell'opzione potrà essere effettuata, per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, compilando e inviando una serie di comunicazioni del tipo previsto per gli interventi sulle singole unità immobiliari, in base al numero di unità abitative "virtuali" necessario per l'applicazione del limite di spesa maggiorato. Distribuire tra le varie comunicazioni la spesa complessivamente sostenuta, la relativa detrazione e il credito trasferito ai vari cessionari/fornitori, indicando in ciascuna di esse gli stessi dati catastali.

In alternativa, se la tipologia di intervento e i relativi limiti di spesa risultano compatibili con il caso in esame, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale dell'ente come condomino incaricato della trasmissione.
Nel dettaglio, le istruzioni sono: nel quadro A, indicare un numero di unità immobiliari "virtuali" tale da ottenere un limite di spesa compatibile con la spesa complessivamente sostenuta; compilare coerentemente i quadri B, C (sezione II) e D, in particolare ripetendo sempre gli stessi dati catastali e il codice fiscale dell'ente come beneficiario. DA FISCO OGGI.