
Per i crediti ceduti a garanzia il Registro è proporzionale
Le cessioni di crediti che, sia pure collegate a un precedente finanziamento, hanno una funzione di garanzia, non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva e non possono neanche beneficiare del regime agevolativo dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, di cui agli articoli 15 e seguenti del Dpr n. 601/1973. Alle stesse, invece, si applica l'imposta di registro in misura proporzionale. È questo il principio desumibile dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 11839 del 6 maggio 2025.
Il caso in questione ha riguardato una srl che ha ceduto a una banca un credito che la stessa srl vantava a seguito della stipula di un contratto di appalto concluso con una spa.
La cessione del credito era stata effettuata al fine di garantire la restituzione di un finanziamento in precedenza concesso dalla stessa banca nei confronti della srl.
L'atto, avente a oggetto la cessione del credito, era stato registrato con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.
L'ufficio, ritenendo che la cessione del credito fosse esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, ha emesso un avviso di liquidazione al fine di recuperare l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,5% sul valore del credito ceduto. Ciò in applicazione dell'articolo 6 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico sull'imposta di registro, Dpr n. 131/1986.
Sia il notaio rogante che la società hanno contestato l'avviso di liquidazione, sostenendo che si trattava di un'operazione collegata al finanziamento precedentemente concluso tra le stesse parti, che poi avevano sottoscritto l'atto di cessione del credito.
La Ctp di Roma ha respinto il ricorso delle parti private, mentre la Ctr del Lazio (decisione n. 5444/2021) lo ha accolto, ritenendo che i due atti (concessione del finanziamento e cessione del credito) fossero inscindibilmente connessi e, quindi, da tassare unitariamente.
L'Amministrazione finanziaria ha presentato ricorso presso i giudici di legittimità, evidenziando che, in ambito Iva, deve distinguersi tra:
- operazioni finanziarie, che rientrano in ambito Iva e, quindi, scontano l'imposta di fissa di registro, in base al principio di alternatività di cui all'articolo 40 del Dpr n. 131/1986
- operazioni non finanziarie, che sono, invece, escluse dal campo di applicazione dell'Iva e, quindi, scontano l'imposta di registro proporzionale.
Nel caso in esame la cessione del credito era stata effettuata senza corrispettivo. Di conseguenza si trattava di un'operazione non finanziaria e, come tale, non poteva essere assoggettata a Iva, con conseguente applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dello 0,5 per cento.
Secondo l'Amministrazione non poteva applicarsi neanche il regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al Dpr n. 601/1973, in quanto si tratta di un beneficio che riguarda le sole "….operazioni di finanziamento volte ad immettere nuova ricchezza nel mercato, estendendosi a tutte quelle ipotesi che implicano la possibilità di attingere denaro, al fine di incrementare gli investimenti produttivi, come più volte confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato le operazioni di finanziamento in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziaria".
Questa finalità non sussisteva nel caso esaminato con la pronuncia in esame, in quanto la srl aveva ceduto un credito personale, derivante da un contratto di appalto e lo scopo di questa cessione era solo quello di dare una garanzia alla banca relativamente alle somme di cui quest'ultima era creditrice verso la srl.
Attraverso la cessione del credito, non veniva, quindi, attribuito al cessionario nuovo denaro suscettibile di essere adoperato per impieghi produttivi, di conseguenza non sussisteva la ratio in base alla quale il legislatore ha previsto il regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti.
Nella motivazione i giudici della Corte di cassazione hanno richiamato la tradizionale definizione di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, sottolineando che, in base all'articolo 20 del Tur, tale configurazione dell'imposta di registro "…è d'ostacolo alla ricerca di una causa reale ed unitaria di un complessivo regolamento negoziale, al fine della riqualificazione dei due distinti atti…".
Hanno, quindi, ritenuto, che la cessione del credito, caratterizzata da una specifica finalità di garanzia, fosse una vicenda accidentale rispetto al finanziamento, sia pure a esso collegata.
Nel ribadire il principio consolidato, in base al quale tutte le norme che prevedono un trattamento fiscale agevolativo sono suscettibili di stretta interpretazione, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione e ritenuto corretta l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dello 0,5% in relazione alla cessione di credito con finalità di garanzia.
da Fisco Oggi