Per il “design” artistico e creativo le “royalties” sono in Convenzione

14.04.2022

I prodotti iconici di design industriale possono essere considerati alla stregua di opere d'arte se dotati di carattere creativo e di valore artistico. In tale ipotesi, i canoni pagati dal licenziatario per lo sfruttamento del diritto d'autore in relazione a queste opere rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 12, paragrafo 3, della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia.
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 143/E del 22 novembre 2017, chiarisce in quali casi le royalties pagate dal licenziatario per lo sfruttamento del diritto d'autore su icone di design, riguardanti arredamenti di lusso, non sono soggette a ritenute alla fonte, in conformità all'articolo 12, paragrafo 3 della citata Convenzione.
A tal fine, il documento di prassi illustra quali requisiti debba avere un'opera di industrial design per poter essere considerata un'opera artistica e, di conseguenza, poter beneficiare dell'esenzione totale nel Paese della fonte per le royalties corrisposte per i diritti di utilizzazione.Il combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, Dpr 600/1973, e dell'articolo 23, comma 2, lettera c), Tuir, prevede che i compensi corrisposti da soggetti residenti in Italia a soggetti non residenti per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico siano assoggettati a una ritenuta a titolo d'imposta del 30%.
La convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia, invece, stabilisce, in linea generale, una tassazione concorrente tra lo Stato della fonte e quello di residenza del beneficiario effettivo, mediante l'applicazione di una ritenuta alla fonte con aliquota del 5% applicabile sull'importo lordo dei canoni stessi.
Tale accordo pattizio, inoltre, prevede in determinati casi la tassazione esclusiva nel paese di residenza del beneficiario, derogando alla regola della tassazione concorrente.
Infatti, l'articolo 12, paragrafo 3, dispone che "i canoni provenienti da uno Stato e pagati a un residente dell'altro Stato per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad eccezione dei canoni relativi a 'software' a pellicole cinematografiche e altre registrazioni di suoni o di immagini) sono imponibili soltanto in questo altro Stato, qualora detto residente ne sia l'effettivo beneficiario".La risoluzione in commento ripercorre l'iter normativo che ha esteso la protezione del diritto d'autore alle "opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" a seguito dell'attuazione della direttiva 98/71/Ce (relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli) e analizza la recente giurisprudenza di legittimità che ha provveduto a delineare il perimetro dei due requisiti richiesti dalla legge ai fini della tutela del diritto d'autore (creatività e valore artistico).
In particolare, con riferimento al requisito della creatività, viene evidenziato che esso non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta.
Inoltre, la creatività non può essere esclusa neppure nei casi in cui l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
Il requisito del valore artistico, invece, è più difficile da definire e deve essere rilevato sulla base di parametri soggettivi e oggettivi così come definiti, a titolo esemplificativo, dalla Cassazione con la sentenza 23292/2015.
Tra i primi (soggettivi) sono da ricomprendere:

  • l'idoneità dell'oggetto a suscitare emozioni estetiche
  • la maggiore creatività o originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato e che, trascendendo dalla funzionalità pratica cui è destinato il bene, assumono una loro autonoma e distinta rilevanza.

Tra i secondi (oggettivi) rientrano:

  • il riconoscimento ricevuto da parte degli ambienti culturali e istituzionali delle qualità estetiche e artistiche dell'oggetto
  • la circostanza che l'opera del design sia commercializzata nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale oppure che in quest'ultimo mercato abbia acquistato un valore particolarmente elevato
  • la circostanza che l'opera sia stata creata da un noto artista.

Se, alla luce di tali parametri, sarà possibile accertare il carattere creativo e il valore artistico dell'opera di design, con conseguente accesso alla tutela del diritto d'autore, allora sarà applicabile l'articolo 12, paragrafo 3, della citata Convenzione, per cui le royalties corrisposte dal licenziatario saranno tassate esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, a condizione che egli ne sia il beneficiario effettivo. da fisco oggi