Processo tributario doc

10.04.2022

Nel processo tributario non sono ammesse condanne alle spese sommarie. La liquidazione degli onorari in modo globale è lesiva del decoro e della dignità professionale e non è rispettosa delle tariffe minime. Il giudice deve quantificare le spese in modo puntuale per consentire alla parte vittoriosa di verificare se sono stati osservati i criteri e i parametri stabiliti dalla legge e dai tariffari professionali. Questo importante principio è stato affermato dalla Cassazione, con l'ordinanza 6318 del 25 febbraio 2022. Per i giudici di piazza Cavour, "è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore (art. 36 Cost.) una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata - omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate". Per la Suprema corte, "la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe". Quindi, se la parte ha presentato una nota specifica, con l'indicazione dei diritti e degli onorari spettanti, "il giudice non può procedere ad una liquidazione globale", senza tener conto delle tariffe minime e massime applicabili alla causa. La regola processuale è che chi perde è tenuto a pagare le spese. È tenuto chiunque dia luogo inutilmente al processo o al suo protrarsi. La vittoria in giudizio non può mai tradursi di fatto in una sconfitta. Ed è quello che accade se il giudice tributario compensa le spese di lite solo perché, per esempio, la causa è di valore modesto. Si lede il diritto di agire in giudizio se la parte vittoriosa non recupera le spese sostenute. E' stata ritenuta ingiusta la sentenza che non condanna il fisco se non ci sono valide ragioni o non c'è una soccombenza reciproca delle parti (Ctr del Lazio, sentenza 2068/2018). Di recente la Cassazione, con la sentenza 475/2022, ha però chiarito che la compensazione delle spese processuali per i giudizi di primo grado e d'appello può essere disposta e motivata dal giudice in ragione della complessità e particolarità della questione trattata. Anche la complessità della questione che forma oggetto del giudizio rientra nell'ambito delle gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di non addebitare a una parte i costi. La norma che regola le spese è molto elastica e attribuisce al giudice il potere di interpretarla e di adeguarla a certe situazioni non determinabili preventivamente. Ma la compensazione ha comunque natura eccezionale. Il giudice arreca un danno alla parte vittoriosa se compensa le spese tra le parti e non motiva in fatto e in diritto le ragioni per le quali non ha condannato la parte soccombente. da italia oggi.