Rimborsi Iva senza interessi se la garanzia arriva in ritardo

22.09.2024

Nel caso di richiesta del rimborso Iva annuale, il ritardo superiore a 15 giorni nella presentazione della garanzia comporta una sospensione del calcolo degli interessi.
È quanto ribadito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 25164 del 23 agosto 2022.
I fatti di causa
Una società aveva chiesto il rimborso del credito Iva annuale 2013 per l'importo di 7.050.000 euro. Di questi, 500mila euro venivano erogati tramite procedura semplificata. Per la restante parte veniva utilizzata la procedura ordinaria.
Il 1° luglio 2014 l'Agenzia delle entrate chiedeva la documentazione contabile, che veniva presentata in data 5 settembre 2014 e in data 1° dicembre 2014. Il 27 aprile 2017 veniva poi prodotta la garanzia prevista dall'articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972 (decreto "Iva).
L'ufficio liquidava il rimborso il 27 giugno 2017, comprensivo anche degli interessi, il cui calcolo veniva però contestato dalla società. L'Agenzia emetteva, quindi, un atto con cui evidenziava i periodi di sospensione degli interessi.
La richiedente, tuttavia, presentava ricorso contro tale atto alla Ctp di Milano, che lo accoglieva. L'ufficio proponeva quindi appello alla Ctr Lombarda, che riconosceva le ragioni della parte pubblica. La contribuente presentava ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo.
Le norme applicabili
L'articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972 prevede, al primo comma, che "sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo... non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni".
La norma ha la chiara funzione di evitare che l'Amministrazione sia tenuta a pagare degli interessi nell'ipotesi di inerzia del contribuente. In particolare "la sospensione del decorso degli interessi agisce quindi come stimolo alla produzione dei documenti effettivamente necessari per la definizione della pratica di rimborso" (sentenza Cassazione 20510 del 6 settembre 2013, richiamata dalla pronuncia in commento). Essa, inoltre, è sempre stata applicata dagli Uffici finanziari non solo nel caso di ritardo nella presentazione della documentazione contabile, ma anche nell'ipotesi di differimento della garanzia ex art. 38-bis.
Con la pronuncia in commento, i Supremi giudici hanno ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione, richiamando anche la sentenza 20510/2013. Viene quindi stabilito il principio secondo cui: "in caso di richiesta di rimborso dell'Iva versata in eccedenza, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo la disciplina prevista dall'art. 38-bis dello stesso decreto, la maturazione degli interessi a credito del contribuente rimane sospesa durante il tempo in cui quest'ultimo non fornisce la documentazione richiestagli, inclusa quella relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria".
Ciò significa che l'ufficio è legittimato a sospendere il calcolo degli interessi sia nel caso di ritardo nella presentazione della documentazione contabile (fatture, registri, eccetera) sia nell'ipotesi di dilazione nella presentazione della garanzia. In particolare, decorso il "termine di grazia di quindici giorni" (così come definito dalla sentenza n. 20510/2013), la sospensione opera per l'intero periodo. Se, quindi, vengono richiesti documenti (o garanzia) in data 1° aprile e questi vengono presentati il 25 aprile, la sospensione del calcolo degli interessi opera per 25 giorni. DA FISCO OGGI.