
Servizi postali, se personalizzati non beneficiano dell’esenzione Iva
I giudici unionali si soffermano sulla nozione di servizio postale universale, escludendo l'applicazione della apposita esenzione Iva, qualora le prestazioni, volte a soddisfare le esigenze particolari delle persone interessate senza essere offerte a tutti gli utenti, siano fornite a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall'autorità nazionale per disciplinare il servizio postale universale. È il tema trattato nella sentenza della Cote Ue 19 giugno 2025, causa C- 785 del 2023.
La fattispecie e le questioni pregiudiziali
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 132 della direttiva sull'Iva ed è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone l'amministrazione finanziaria bulgara ad una società in relazione ad un avviso di accertamento sull'Iva richiesto a tale società.
Si tratta di una società di diritto bulgaro titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale su tutto il territorio bulgaro.
In quanto prestatore del servizio postale universale, la società è soggetta all'IVA e, nell'esercizio della sua attività economica, effettua operazioni che danno diritto a detrazione dell'Iva.
In occasione di un controllo fiscale, è stato rilevato che la società aveva dichiarato la fornitura di alcune prestazioni di servizi come parte del servizio postale universale, in regime di esenzione dall'Iva.
La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue le seguenti questioni, con cui il giudice 'a quo' ha chiesto, in sostanza, se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 sull'Iva debba essere interpretato nel senso che esso osta a che prestazioni di servizi postali effettuate, conformemente a contratti distinti, da un titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale, beneficino dell'esenzione dall'Iva da esso prevista, qualora siano soddisfatte una o tutte le seguenti condizioni:
- la raccolta e la distribuzione degli invii postali sono effettuate all'indirizzo del cliente o in momenti concordati in anticipo con quest'ultimo
- le prestazioni sono fornite senza che sia dimostrato che il prezzo così convenuto copra il costo della prestazione
- le prestazioni sono fornite a condizioni diverse da quelle approvate dall'autorità nazionale designata nello Stato membro per disciplinare il servizio postale universale o da quelle previste da norme relative al servizio postale universale.
Le valutazioni della Corte Ue
La Corte Ue osserva che ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sull'Iva, gli Stati membri esentano dall'Iva "quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni (...)".
Per quanto attiene al tenore letterale dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sull'Iva, i termini "servizi pubblici postali" designano gli organi che effettuano le prestazioni di servizi da esentare. Per ricadere sotto tale diposizione è pertanto necessario che le prestazioni vengano effettuate da un operatore che possa essere definito "servizio pubblico postale".
L'uso di tali termini implica che, a differenza degli altri operatori economici, tali organismi sono assoggettati a un regime giuridico particolare che comprende obblighi specifici.
Infatti, la differenza tra i "servizi pubblici postali" e gli altri operatori riguarda non tanto la natura delle prestazioni effettuate, ma il fatto che gli operatori che forniscono la totalità o una parte del servizio postale universale sono assoggettati ad un regime giuridico particolare che comprende obblighi specifici.
Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 sull'Iva e gli obiettivi perseguiti da tale disposizione, la Corte Ue osserva che le esenzioni previste da tale articolo 132 hanno l'obiettivo di favorire le sole attività che rispondono a un interesse pubblico, quali le prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali.
Tale obiettivo di carattere generale si traduce, nel settore postale, nello scopo più specifico di offrire, a un costo ridotto, servizi postali in risposta ai bisogni essenziali della popolazione. L'obiettivo coincide, in sostanza, con quello di offrire un servizio postale universale perseguito dalla direttiva 97/67, che enuncia regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali dell'Unione.
Pertanto, solo gli operatori, pubblici o privati, che si siano obbligati a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale, come definito all'articolo 3 della direttiva 97/67, possono rivendicare il beneficio dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.
Tuttavia, dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 non si può ricavare che tutte le prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali e che non sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della norma siano esentate, indipendentemente dalla loro natura intrinseca, in quanto, in linea con una interpretazione di natura restrittiva, solo le prestazioni di servizi finalizzate a rispondere ai bisogni essenziali della popolazione possono beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.
Tale esenzione non può applicarsi a prestazioni di servizi specifiche che siano scindibili dal servizio di interesse pubblico, tra i quali figurano servizi che rispondono a particolari esigenze degli utenti interessati.
Pertanto, è necessario che le prestazioni di servizi postali rientrino nella nozione di "servizi pubblici postali" nel senso materiale che l'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 attribuisce a tali termini.
Da ciò deriva che non possono considerarsi esenti dall'Iva sulla base dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 le prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali le cui condizioni siano state negoziate individualmente.
Infatti, per loro stessa natura, tali prestazioni soddisfano le particolari esigenze degli utenti interessati, in contrasto con l'obiettivo perseguito dal servizio postale universale.
Ciò premesso, per beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, non è necessario che le prestazioni siano state formalmente designate dalla normativa nazionale come facenti parte del servizio postale universale, purché siano idonee ad esserlo.
Infatti, la qualificazione nel diritto nazionale di una determinata operazione non può avere l'effetto di garantire l'assoggettamento di quest'ultima all'Iva, mentre un'esenzione dall'Iva è applicabile a tale operazione in forza del diritto dell'Unione.
Di conseguenza, una prestazione di servizi postali realizzata da un operatore che si sia impegnato a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale può essere esentata dall'Iva, in forza dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, purché, in base alle proprie caratteristiche essa sia, in ogni caso, idonea a far parte del servizio postale universale.
L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67 definisce il servizio postale universale come corrispondente ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
Ciò premesso, la Corte Ue ha precisato che solo la definizione della nozione di "servizio postale universale" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva n. 97/67 deve essere considerata rilevante al fine di determinare se una prestazione di servizio possa beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.
Con riferimento alla controversia in esame, si parte dalla premessa che le prestazioni di servizi postali siano effettuate da un operatore titolare di una licenza individuale di fornitore del servizio postale universale.
Inoltre, la circostanza che le prestazioni di servizi postali siano effettuate in conformità ai contratti distinti non è, di per sé, tale da escludere che tali prestazioni rientrino nella nozione di "servizio postale universale".
Infatti, l'esistenza di contratti distinti conclusi dall'operatore con ciascuno dei suoi clienti, non consente di ritenere che tali prestazioni non possano essere assoggettate a un regime giuridico particolare, e non implica che gli obblighi reciproci convenuti in tali contratti siano il frutto di una trattativa individuale, dal momento che la formalizzazione di tali contratti può avere lo scopo di dimostrare l'accettazione da parte del cliente interessato dell'offerta di prestazioni di servizi postali e di ricordare a tale cliente gli aspetti importanti di tale regime.
Gli Stati possono prevedere che la raccolta e la distribuzione degli invii postali siano effettuate all'indirizzo del cliente o in momenti previamente concordati con il cliente, purché tali condizioni di esecuzione delle prestazioni di servizi postali siano quelle previste per il servizio postale universale.
Quanto al fatto che le prestazioni di servizi postali sono effettuate senza che sia dimostrato che il prezzo convenuto tra le parti copra il loro costo, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67 esige come condizione per l'inclusione di prestazioni di servizi postali nel servizio postale universale, che l'offerta relativa a tali prestazioni sia economicamente accessibile.
Tuttavia, l'accessibilità economica di tale offerta dipende non dalla questione se il prezzo richiesto per una prestazione ne copra il costo, bensì se persone fisiche o giuridiche che dispongono di risorse limitate possano permettersi di pagarlo, tenuto conto del tenore di vita prevalente nello Stato membro.
Pertanto, tale circostanza non può, di per sé, giustificare che una prestazione di servizi postali che, in ragione delle caratteristiche che le sono proprie, debba essere considerata come facente parte del servizio postale universale, sia esclusa da quest'ultimo.
Qualora, invece, una prestazione di servizi postali non risulti dall'attuazione di un regime giuridico particolare al quale sono assoggettati gli operatori che assicurano la totalità o parte del servizio postale universale quando forniscono una tale prestazione, ma sia effettuata a condizioni diverse e più favorevoli di quelle approvate dall'autorità nazionale designata nello Stato membro per disciplinare prestazioni di tale natura o di quelle previste in norme relative alle prestazioni, quali, ad esempio, la possibilità di una raccolta degli invii in luoghi, in ore, a una frequenza o a un prezzo diversi da quelli approvati da tale autorità o previsti da tali norme, questa stessa prestazione deve essere considerata esclusa dal beneficio dell'esenzione dall'Iva prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.
Infatti, da ciascuna di tali circostanze si ricava che, contrariamente a quanto richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67, una tale prestazione non è fornita "a tutti gli utenti", ma mira a rispondere alle esigenze particolari degli utenti interessati.
Inoltre, il diritto per il fornitore o i fornitori del servizio postale universale di concludere accordi tariffari individuali con gli utenti, richiamato all'articolo 12, terzo trattino, della direttiva 97/67, non implica che prestazioni le cui condizioni di realizzazione, comprese quelle tariffarie, siano state negoziate, e che, di conseguenza, non sarebbero identiche a quelle proposte a qualsiasi utente che si trovi in una situazione analoga, debbano essere considerate rientranti in tale servizio.
Infatti, la conclusione di accordi tariffari individuali può essere necessaria quando sono proposti, nelle condizioni generali di vendita, approvate dall'autorità nazionale designata nello Stato membro per disciplinare il servizio postale o previste in norme relative a tale servizio, e quindi offerti a tutti, sconti quantitativi affinché i destinatari del servizio si impegnino ad affidare un determinato volume di corrispondenza in cambio di una tariffa vantaggiosa, senza tuttavia che ciò implichi necessariamente che tale volume e/o tale sconto siano stati negoziati a favore soltanto di alcuni utenti.
Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, sulla base delle valutazioni effettuate e delle considerazioni esposte, la Corte Ue è pervenuta, con la sentenza in commento, alla conclusione che l'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112, letto alla luce dell'articolo 12, trattini secondo e quarto, della direttiva 97/67, deve essere interpretato nel senso che osta a che prestazioni di servizi postali effettuate, in conformità a contratti distinti, dal titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale, beneficino dell'esenzione dall'Iva prevista dall'articolo 132, qualora tali prestazioni, volte a soddisfare le esigenze particolari delle persone interessate senza essere offerte a tutti gli utenti, siano fornite a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall'autorità nazionale designata nello Stato membro per disciplinare il servizio postale universale o rispetto a quelle previste da norme relative a tale servizio.