Società estinta: la difesa del socio è indipendente da quella della Srl

24.04.2022

La Commissione tributaria regionale di Milano, con la pronuncia n. 3514 depositata il 31 luglio 2018, ha chiarito che la dichiarata invalidità dell'accertamento nei confronti della società, in quanto estinta, non inficia di per sé l'accertamento nei confronti dei soci, poiché ciò che rileva è la contestazione di un maggior reddito in capo a essi, quale ne sia l'origine.
I fatti in causa
Il procedimento trae origine da un processo verbale di constatazione, elevato da una sezione lombarda della Guardia di finanza, seguito dalla consequenziale attività accertativa della direzione provinciale di Milano, a carico di una Srl operante nel settore immobiliare, nei cui confronti era stata accertata un'importante sottofatturazione nelle vendite di unità immobiliari, con pagamento corrisposto dagli acquirenti in nero.
Gli atti impositivi furono emessi sia a carico della società che dei suoi soci - persone fisiche e persone giuridiche - con contestazione del maggior reddito realizzato e occultato al Fisco, nel corso di diversi esercizi.
I contribuenti notificarono all'ufficio i ricorsi contro gli avvisi di accertamento ricevuti.La decisione della Ctp di Milano
Secondo la Ctp di Milano, tutti gli avvisi di accertamento erano da annullare: quelli a carico della società poiché essa era estinta per cancellazione dal registro delle imprese dal 2012 e, dunque, era insuscettibile di autonomo accertamento; quelli a carico dei soci, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2495 cc e 36 Dpr 602/1973, non essendo state soddisfatte le disposizioni che regolano la responsabilità dei soci e dei liquidatori in presenza di cessazione della società.
Suffragavano l'annullamento dell'attività impositiva - secondo i primi giudici - ulteriori vizi di merito.Il gravame dell'ufficio e la posizione dei contribuenti
La vertenza finisce davanti alla Commissione tributaria regionale, a seguito di appello dell'ufficio.
Tra le varie questioni sottoposte all'attenzione dei giudici regionali, l'ufficio sosteneva che la validità dell'avviso di accertamento trovasse fondamento nel disposto di cui all'articolo 28, Dlgs 175/2014, secondo cui, ai soli fini tributari, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione; pertanto, trattandosi di norma procedimentale, la stessa opererebbe anche nel caso in esame, con consequenziale legittimità dell'attività accertativa a carico della società.
L'accertamento nei confronti di soci e liquidatore, poi, troverebbe fondamento nel disposto di cui agli articoli 2495 cc e 36 Dpr 602/1973.
Inoltre, trattandosi di formazione di utili extrabilancio in società a ristretta base partecipativa, troverebbe applicazione, rispetto ai soci, la presunzione di distribuzione degli utili, che giustificava a loro carico l'imputazione del maggior reddito.Di contro, le parti private contestarono l'assunto dell'ufficio, attesa l'illegittimità dell'accertamento nei confronti della società; inoltre, lamentarono che, rispetto ai soci, non potessero essere richiamate le disposizioni di cui agli articoli 2495 cc e 36 Dpr 602/1973, essendo stato intestato l'accertamento nei confronti della società, mancando la prova del riparto di utili ai soci stessi e, per quanto atteneva la posizione del liquidatore, essendo carente la prova di negligenza o di altro comportamento fraudolento.
Opposero, poi, che la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, Dlgs 175/2014, non avesse efficacia retroattiva e, dunque, non potesse trovare applicazione (giusto il deliberato di Cassazione, 6743/2015).
Inoltre, veniva rilevata l'illegittimità dell'accertamento nei confronti dei soci, fondato sulla presunzione della distribuzione di utili extrabilancio, allorché mancasse un valido atto di accertamento nei confronti della società, circostanza nella specie dovuta al fatto che la società era già estinta al momento dell'accertamento.Il deliberato dei giudici regionali lombardi
Nell'articolata decisione emessa dalla Ctr di Milano - in cui la Commissione ha accolto parzialmente l'appello dell'ufficio - par d'uopo soffermarsi sulla questione dei presupposti dell'accertamento in capo ai soci della società estinta.
In particolare, ha dedotto il consesso regionale, la rettifica del reddito in capo ai soci trova fondamento nel principio - ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità e di merito - secondo cui nelle società a ristretta base partecipativa i redditi realizzati in nero si presumono distribuiti tra i soci, fatta salva, per questi ultimi, la dimostrazione che siffatta distribuzione, carente nel caso di specie, non vi sia stata.Rapporti fra accertamenti a carico di società estinta e dei soci della stessa
L'accertamento nei confronti del socio, in particolare, è indipendente da quello svolto nei confronti della società, nel senso che quest'ultimo ne costituisce unicamente il presupposto di fatto, in via incidentale, ma non condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso. Questi può, infatti, confutare non solo l'avvenuta distribuzione degli utili in nero, ma finanche la stessa ricorrenza della loro formazione in capo alla società, nel procedimento che direttamente lo riguarda, anche se non ha preso parte al procedimento nei confronti della stessa (in questo senso, cfr Cassazione, 16385/2013, secondo cui "stante l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società ed al singolo socio, non è necessario nel giudizio promosso dal singolo socio, di impugnazione dell'accertamento a lui rivolto a fini Irpef, che l'accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società sia divenuto definitivo").
Ne consegue che, costituendo il valido accertamento, a carico della società, in ordine ai ricavi non contabilizzati, soltanto il presupposto per l'accertamento a carico dei soci circa i dividendi, resta salva per il socio, il quale abbia separatamente impugnato l'accertamento a lui notificato, relativo al reddito da partecipazione, senza avere preso parte, o essere messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società al fine di impugnazione dell'accertamento Irpeg, la facoltà di contestare - oltre la presunzione di distribuzione dei maggiori utili sociali - anche la ricorrenza di tale presupposto (cfr Cassazione, 19606/2006, 21356/2009 e 17966/2013).Conclusioni
In definitiva, secondo la Ctr lombarda, è ininfluente quale sia stato l'esito dell'accertamento nei confronti della società e in quale misura i soci di essa siano stati coinvolti nel relativo contraddittorio, trattandosi di procedimento indirizzato verso altro soggetto e ben potendo il contribuente spiegare tutte le proprie difese nel procedimento amministrativo che lo veda direttamente coinvolto.
Costituisce corollario di questa linea interpretativa, in sostanza, l'infondatezza delle ragioni di doglianza manifestate dai contribuenti - come quelli del caso sottoposto all'attenzione della Commissione milanese d'appello - in ordine all'invalidità dell'accertamento nei confronti della società, in quanto estinta: tale fatto non inficia di per sé l'accertamento nei confronti dei soci, poiché ciò che rileva è la contestazione di un maggior reddito in capo a essi, quale ne sia l'origine. DA FISCO OGGI. DA FISCO OGGI