“Sostegni-ter” - 4: gli aiuti erogati sotto forma di credito d’imposta

10.02.2022

DAL SITO FISCO OGGI.

Non solo contributi a fondo perduto tra le misure adottate per sostenere le attività maggiormente colpite dalle disposizioni restrittive di prevenzione e contenimento imposte dalla pandemia

Il decreto legge n. 4/2022 ricorre anche allo strumento del credito d'imposta per aiutare le imprese in difficoltà: ammette ulteriori operatori al bonus rimanenze finali di magazzino, rispristina il bonus affitti per il settore turismo, proroga quello per le sponsorizzazioni sportive, incrementa il massimale dei costi ammissibili al bonus investimenti per determinati beni 4.0. Viene istituito, infine, un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese energivore.Rimanenze finali di magazzino (articolo 3, comma 3)Ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del bonus introdotto dal decreto "Rilancio" a favore degli esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti (articolo 48-bis, Dl n. 34/2020).L'agevolazione fiscale è prevista per due periodi d'imposta, quelli in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 contenente le prime misure restrittive anti Covid, e al 31 dicembre 2021 (quindi, per i contribuenti "solari", si tratta degli anni 2020 e 2021). Il credito, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (articolo 92, comma 1, Tuir) eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997) nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, indicando nel modello F24 il codice tributo "6953" (risoluzione 65/2021).In attuazione della disposizione di legge, il decreto Mise 27 luglio 2021 ha individuato l'elenco dei codici Ateco delle attività ammissibili al beneficio, mentre i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 11 ottobre 2021 e 28 ottobre 2021 hanno definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del bonus, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito e del rispetto dei limiti di spesa. Infine, poiché l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020 (pari a 147.757.765 euro) è risultato superiore ai 95 milioni di euro di risorse disponibili, il provvedimento 26 novembre 2021 ha determinato la percentuale di credito effettivamente spettante a ciascun beneficiario, fissandola al 64,2944% dell'importo richiesto.

  • Il "Sostegni ter" estende l'applicabilità della misura di favore, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, a soggetti ulteriori rispetto a quelli individuati dal decreto Mise del luglio scorso, per la precisione alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Si tratta delle attività identificate dai codici Ateco:
  • 47.51 (commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati)
  • 47.71 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati)
  • 47.72 (commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati)aA tal fine, le risorse finanziarie messe in campo per il "bonus rimanenze di magazzino" nell'anno 2022 vengono incrementate di 100 milioni di euro, passando da 150 a 250 milioni.

La comunicazione per la fruizione del credito spettante in riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 andrà presentata tra il 10 maggio e il 10 giugno 2022 (provvedimento 28 ottobre 2021).Locazioni da parte di imprese turistiche (articolo 5)Ripristinato, per le sole imprese del settore turistico (strutture turistico-ricettive, terme, porti turistici, agenzie di viaggio e turismo, tour operator), il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo introdotto, anch'esso, dal decreto "Rilancio" per aiutare gli esercenti attività d'impresa, arte o professione colpiti dagli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica (articolo 28, Dl n. 34/2020). In particolare, a gran parte degli operatori del settore turistico (strutture alberghiere e termali, agenzie di viaggio, tour operator), la disposizione, più volte modificata e prorogata, ha consentito di fruire, da marzo 2020 e fino a luglio 2021 (vedi "Dl Sostegni bis - 2: bonus affitti per immobili strumentali e aziende"), di un bonus pari al 60% dell'ammontare mensile dei canoni per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività commerciale o di interesse turistico ovvero pari al 30% di quanto pagato in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile non abitativo destinato allo svolgimento di quelle attività (per le strutture turistico-ricettive, il credito per l'affitto d'azienda è stato del 50%).

  • Il "Sostegni ter" ripropone l'agevolazione, esclusivamente per le imprese turistiche, in riferimento ai canoni versati per ciascuno dei primi tre mesi del 2022. Il bonus spetta a condizione che il soggetto abbia subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (ultimo anno pre-pandemia).