Trasparenza delle multinazionali. Dal 2024 in Ue dati pubblicati online

01.04.2022

Dal 2024 le maggiori imprese multinazionali che operano nel mercato europeo dovranno pubblicare sul proprio sito internet le informazioni sulle imposte sul reddito pagate. A oltre cinque anni dalla proposta della Commissione, infatti, lo scorso 11 novembre la direttiva sulla rendicontazione pubblica Paese per Paese per le multinazionali ha concluso con l'approvazione finale il suo lungo percorso legislativo. L'ultimo tassello mancante è stato posto dal Parlamento europeo, che nella seduta dell'11 novembre ha approvato la direttiva nella versione già avallata dal Consiglio, frutto di un accordo politico raggiunto dalle due istituzioni co-decisori lo scorso 1° giugno.
Il testo andrà a inserire nuovi articoli all'interno della direttiva europea 2013/34/Ue sui bilanci societari, introducendo nuovi obblighi di trasparenza fiscale. In particolare a partire dal 2024 le imprese e i gruppi multinazionali presenti in più di uno Stato Ue con ricavi consolidati oltre i 750 milioni di euro dovranno pubblicare l'imposta sul reddito maturata e versata in ciascuno Stato membro, oltre che una serie di ulteriori dati contabili che ne renderanno più chiaro il business al grande pubblico, come la numerosità del personale, la descrizione dell'attività, l'utile o la perdita. Gli stessi dati dovranno essere esplicitati anche per le attività svolte nelle giurisdizioni extra-Ue che l'Unione considera non trasparenti e non eque sotto il profilo fiscale, ossia i territori che il Consiglio ha inserito nelle due liste, "nera" e "grigia", delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali. Saranno pubblici anche i dati sugli altri Paesi extra-Ue, ma solo in forma aggregata.
Più trasparenza a favore del grande pubblico
Lo scopo della direttiva è aumentare la trasparenza delle imprese e di accrescere la consapevolezza tra il grande pubblico su quanto le imprese paghino all'erario per gli utili conseguiti, tanto in ogni singolo Stato Ue quanto fuori dal territorio europeo e soprattutto nei cosiddetti "paradisi fiscali".
Le nuove regole si applicano a imprese e a gruppi multinazionali europei ed extra-Ue, e alle loro imprese figlie e succursali, che abbiano ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro negli ultimi due esercizi e siano presenti (stabiliti, con una sede fissa o con un'attività economica permanente) nel territorio di almeno due Stati membri. La direttiva prevede inoltre un obbligo per le controllate o succursali al di sotto della soglia se si ritiene che esistano solo per aiutare la società ad eludere i nuovi obblighi di comunicazione. Di ognuno di questi soggetti si saprà analiticamente quante imposte sul reddito versano in ciascuno Stato membro e nelle giurisdizioni estere non cooperative: le informazioni saranno infatti raccolte in una comunicazione che dovranno pubblicare sul proprio sito internet in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d'esercizio. Nella comunicazione dovranno figurare anche altre informazioni sull'attività, una breve descrizione, il numero di dipendenti, i ricavi, l'utile o la perdita, e l'importo degli utili non distribuiti a fine esercizio.
Occhio sui Paesi non cooperativi
Tutte le informazioni vanno fornite in maniera disaggregata non solo per ciascuno Stato membro di pertinenza, ma anche riguardo alle attività svolte in ciascun paese terzo elencato nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista Ue delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o elencato per due anni consecutivi nell'allegato II.
L'allegato I indica il gruppo di giurisdizioni che non rispettano i tre criteri di trasparenza fiscale, equa tassazione e applicazione delle misure Ocse anti-Beps previsti dall'Ue, attualmente composto da Samoa americane, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti e Vanuatu. L'allegato II, invece, elenca le giurisdizioni comunque non cooperative, ma che hanno preso precisi impegni per adeguare le proprie regole tributarie agli standard europei e al momento comprende Turchia, Botswana, Anguilla, Barbados, Dominica, Seychelles, Thailandia, Costa Rica, Hong Kong, Malaysia, Qatar, Uruguay, Giamaica, Giordania, Macedonia del Nord. Si tratta comunque di elenchi provvisori, che dal 2017, quando furono adottati, vengono revisionati almeno due volte all'anno. Per le altre giurisdizioni fiscali le informazioni saranno pubblicate in forma aggregata.
Una proposta che viene da lontano
La proposta originaria risale a oltre cinque anni fa. La Commissione la presentò infatti il 12 aprile 2016, ma la vera svolta è arrivata solo lo scorso 1° giugno, quando il Parlamento e il Consiglio hanno trovato un accordo politico sui dettagli della direttiva che ne ha sbloccato l'approvazione.
Tra i punti di novità rispetto alla proposta originaria c'è l'introduzione di una clausola di salvaguardia che consentirà alle imprese di rimandare fino a cinque anni la pubblicazione di alcune informazioni particolarmente sensibili sotto il profilo commerciale, anche se non sarà possibile derogare sui dati riguardanti le giurisdizioni fiscali non cooperative ai fini fiscali. Si tratta in un certo senso di una forma di mitigazione degli effetti della direttiva e i legislatori ne hanno dimostrato consapevolezza inserendo questo elemento tra i punti sotto osservazione sull'efficacia della direttiva. Il testo approvato prevede infatti che entro cinque anni e sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove regole la Commissione presenti una relazione sulla conformità agli obblighi di comunicazione e sul loro impatto in termini di effettiva trasparenza e tutela della concorrenza tra le imprese: tra i vari elementi sotto monitoraggio spicca l'attenzione sugli effetti proprio dell'omissione temporanea delle informazioni, oltre che l'efficacia della presentazione delle informazioni fiscali in modo aggregato per le giurisdizioni fiscali di paesi terzi.
D'altro canto però, per accrescere ulteriormente il grado di "leggibilità" delle imprese multinazionali da parte del pubblico, sono state aggiunte ulteriori informazioni da pubblicare, come il nome dell'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma, l'esercizio finanziario interessato, la valuta utilizzata e l'elenco delle imprese figlie di una capogruppo stabilite nell'Ue e in giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepire la legge nelle rispettive legislazioni nazionali. Entro la metà del 2024 le imprese dovranno quindi conformarsi alle prime disposizioni della direttiva. da fisco oggi