Sono in via di aggiornamento le regole europee sulle aliquote ridotte dell'Iva. Lo scorso 7 dicembre il Consiglio, nella sua formazione Economia e finanza, ha approvato una direttiva che, una volta adottata nelle prossime settimane dopo il parere del Parlamento, revisionerà il quadro europeo delle aliquote Iva agevolate previsto dalla direttiva n. 112/2006/Ce (direttiva Iva). Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025. Dopo "lunghe discussioni" - come specificato dal ministro delle Finanze sloveno Andrej Šircelj (fino al prossimo 31 dicembre la Slovenia detiene la presidenza di turno del Consiglio) - le novità concordate all'unanimità dall'Ecofin sono principalmente due: da una parte vengono introdotte nuove regole che tenderanno ad armonizzare maggiormente le scelte per un'Iva ridotta operate dagli Stati membri nella loro normativa nazionale, dall'altra la direttiva rivede il paniere dei beni e servizi a cui gli Stati potranno accordare l'Iva più leggera: spazio ai biglietti per dirette streaming ed eventi fruibili online e non solo in presenza, alle mascherine e ai dispositivi di protezione che abbiamo imparato a conoscere con la pandemia, ma anche agli ambiti spiccatamente in linea con gli obiettivi europei per la sostenibilità e il risparmio energetico, dalla mobilità dolce ai pannelli solari per i consumi degli edifici. D'altro canto la direttiva pone all'orizzonte lo stop alla tassazione Iva di favore che oggi viene riconosciuta dagli ordinamenti nazionali a beni dannosi per l'ambiente: dal 2030 gli Stati membri dovranno dismettere le aliquote ridotte per le fonti di energia ad alta produzione di gas serra, come i combustibili fossili ma anche la legna da ardere, mentre nel 2032 dovrà cessare l'Iva agevolata per le vendite di fertilizzanti e pesticidi chimici usati in agricoltura.
Maggiore armonizzazione in tutta l'Ue
Il testo concordato opera alla direttiva Iva 2006/112/Ce una serie di modifiche orientate ad armonizzare maggiormente il patchwork delle aliquote ridotte attualmente vigenti dei 27 ordinamenti nazionali dell'Ue. Per farlo, prima di tutto viene stabilito un perimetro più definito per l'Iva di favore: in base alle nuove regole, ciascun Paese Ue potrà prevedere due aliquote ridotte di almeno il 5% che ciascun Paese potrà accordare ad un massimo di ventiquattro tipologie di beni e servizi a scelta tra quelle inserite nell'elenco che compone l'allegato III della direttiva Iva. In più, ciascuno Stato membro potrà prevedere un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5% e un'esenzione con diritto alla detrazione dell'Iva a monte da accordare a un massimo di sette categorie in un range di scelta più ristretto nell'ambito dello stesso allegato. Tutti i Paesi che applicano questi regimi di favore a più di sette categorie di beni e servizi avranno tempo fino al 1° gennaio 2032 per adeguarsi.
Parità di condizioni per tutti
Un'altra novità potrebbe definirsi come l'introduzione di una "parità di deroghe": la possibilità di applicare aliquote Iva agevolate al di sotto del minimo, che l'Ue accorda attualmente in deroga a singoli Stati membri in forza di loro condizioni storiche peculiari, viene ora estesa a tutti i Paesi membri, che potranno quindi adottarle a loro volta. Stessa apertura per le eccezioni che consentono attualmente a diversi Stati membri di applicare aliquote ridotte - ma non inferiori al 12% - a beni e servizi non elencati nell'allegato III. Queste deroghe potranno permanere anche in futuro perché ne viene riconosciuta la prossimità con il livello impositivo dell'aliquota ordinaria, che la direttiva Iva fissa ad almeno il 15% e che attualmente varia dal 17% del Lussemburgo al 27% dell'Ungheria. Ancora una volta, un'uguale possibilità di applicare queste tassazioni di favore viene ora estesa a tutti gli altri Stati membri.
La direttiva introduce un meccanismo di transizione piuttosto ferreo per arrivare a questa parità di trattamento: entro tre mesi dall'entrata in vigore della nuova direttiva, infatti, gli Stati membri dovranno comunicare al Comitato Iva le principali disposizioni e condizioni nazionali che disciplinano eventuali deroghe in essere. Sulla base di queste comunicazioni, la Commissione dovrà quindi elaborare e distribuire a tutti gli Stati membri una relazione con l'elenco completo dei beni e dei servizi cui si applicano tali aliquote ridotte o esenzioni, in modo da garantire a tutti gli Stati membri un pari accesso alle deroghe.
Iva più leggera per favorire la transizione ecologica, quella digitale e la salute pubblica
Infine, la direttiva aggiorna il paniere delle categorie di beni e servizi da cui gli Stati membri possono attingere per accordare le loro aliquote Iva di favore. Si tratta dell'allegato III della direttiva Iva 112/2006, che già oggi contiene l'elenco di oltre venti categorie, che spaziano tra prodotti e servizi di varia natura e di particolare importanza sociale, tra cui gli alimentari, l'acqua, i medicinali, ma anche i servizi di cura, di assistenza, la ristorazione, i trasporti di persone e molti altri. Il Consiglio ha aggiunto una serie di novità, in parte adeguandosi ai tempi: per esempio, l'Iva agevolata che già ora gli Stati membri possono stabilire sui biglietti per gli spettacoli dal vivo, mostre, e altre manifestazioni culturali, sportive e in generale di svago diventa applicabile anche al loro accesso via diretta streaming. Anche alla ricezione di servizi radiotelevisivi viene ora affiancato il webcasting degli stessi programmi erogati da un fornitore di servizi di media e un'Iva ridotta può essere stabilita anche per i servizi di accesso a internet forniti nell'ambito della politica di digitalizzazione degli Stati membri.
Altra parola d'ordine del cambiamento è la transizione ecologica: gli Stati potranno prevedere un'iva più leggera, ad esempio, per la vendita di biciclette, comprese quelle elettriche, per i pannelli solari sugli edifici privati e pubblici, ma anche per i servizi di riscaldamento e raffreddamento degli edifici ad alta efficienza energetica secondo gli standard europei. Completa il quadro la messa al bando delle aliquote ridotte per i combustibili che producono più gas serra e i prodotti chimici inquinanti in agricoltura rispettivamente dal 2030 e dal 2032, con una tempistica a medio termine per consentire ai Paesi di adeguarsi per tempo.